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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5558/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (capo 1: art. 74 DPR n. 309/1990; capi 27 e 28: art. 73 DPR n. 309/1990). Motivi dedotti: incompetenza territoriale a favore dell'A.G. di Milano per presunta sovrapponibilità di un gruppo investigato in Lombardia con quello calabrese; vizio della motivazione e mancata considerazione delle deduzioni difensive circa la gravità indiziaria delle captazioni (in particolare l'identificazione e la qualità della sostanza e la mancata individuazione del suo possessore); mancata riqualificazione della condotta e assenza di prova sulla natura della sostanza sequestrata; inesistenza o insufficienza della prova della partecipazione associativa del ricorrente e della sua rilevanza contributiva; contestazione dell'applicazione delle aggravanti (transnazionalità e ingente quantità) ritenute apodittiche; violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. per omissione di indicazione degli elementi che giustificano la necessità e la attualità della misura cautelare, soprattutto in relazione al decorso temporale degli atti contestati.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi sull'incompetenza territoriale, valutando correttamente l'esistenza di una base operativa e direzionale in Guardavalle (Calabria) e l'idoneità di quegli elementi a radicare la competenza della A.G. calabrese. Ha escluso un collegamento tale tra l'indagine milanese e quella calabrese da giustificare la connessione o il trasferimento di competenza, anche perché la mera sovrapposizione soggettiva di pochi elementi e l'uso comune di dispositivi non sono sufficienti. Le censure sulla valutazione delle captazioni sono state dichiarate inammissibili o generiche come questioni di fatto, con conferma della attendibilità delle conversazioni ritenute spontanee e coerenti con il contesto investigativo. Le doglianze relative alle aggravanti (transnazionalità e ingente quantità) sono state dichiarate prive di interesse rispetto alla misura cautelare oppure inammissibili. La Corte ha altresì ritenuto corretta la motivazione in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente basata su investimenti, frequentazioni e disponibilità a custodire somme riconducibili al vertice dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che disciplina le fattispecie di illecito in materia di sostanze stupefacenti; i capi 27 e 28 sono stati inquadrati in tale disposizione e sono stati ritenuti, per gli aspetti contestati, congruamente provvisti di indizi utili ai fini cautelari.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma relativa ad aggravanti/criteri sanzionatori connessi al traffico di stupefacenti; il capo 1 è stato contestato ai sensi di tale articolo e la Corte ha ritenuto sussistenti elementi rilevanti ai fini della misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, artt. 8, 9, 12, 16

    Richiamati dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e alla competenza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero errori di diritto o di logica nell'applicazione di tali norme da parte del Tribunale, specie rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Norma che richiede al giudice cautelare di motivare la misura indicando elementi che dimostrino la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non viziata sotto questo profilo, anche alla luce della gravità dei fatti e della personalità criminale del ricorrente.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Riferimento agli adempimenti successivi al provvedimento di rigetto del ricorso — obblighi di comunicazione e adempimenti amministrativi indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per reati associativi si determina sul luogo in cui si trova la base operativa dove si svolgono direzione, programmazione e ideazione delle attività criminali, non solo sul luogo di formazione del "pactum".
  • La mera sovrapposizione di elementi soggettivi o l'uso comune di mezzi di comunicazione non sono sufficienti a fondare la connessione processuale o lo spostamento di competenza: per la connessione occorre che la continuazione riguardi gli stessi imputati o che vi sia identità del disegno criminoso nei medesimi soggetti.
  • In Cassazione la revisione della valutazione probatoria di fatto (attendibilità delle intercettazioni, valutazione delle captazioni, individuazione della natura dello stupefacente) è molto limitata: censure che attengono a valutazioni di merito sono spesso inammissibili o respinte salvo palese travisamento dei fatti.
  • Per l'applicazione di aggravanti (transnazionalità, ingente quantità) è necessario che la loro sussistenza sia dimostrata con elementi concreti; tuttavia, contestazioni su aggravanti possono essere ritenute irrilevanti rispetto alla legittimità della misura cautelare se non incidono sull'an e sul quomodo della misura.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo chiaro la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato): la mancanza di una motivazione puntuale può costituire motivo di impugnazione, soprattutto quando i fatti sono molto remoti rispetto all'adozione della misura.
  • Le dichiarazioni captate e ritenute spontanee e coerenti con il contesto investigativo costituiscono elemento di gravità indiziaria significativo, soprattutto se collegate a altre circostanze (frequentazioni con apicali, disponibilità a custodire somme, investimenti comuni).
  • Difese che si limitano a contestare la qualificazione giuridica o a sollevare questioni puramente fattuali senza indicare precise prove contrarie rischiano l'inammissibilità o il rigetto in sede di legittimità.

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