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Sentenza

Sentenza n. 2760/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, nei limiti dell'interesse del ricorrente: - del D.R. nr. 2953/2025 del 24.06.2025, pubblicato il 26.06.2025 con cui è stata accertata la "regolarità formale degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari per il gruppo scientifico - disciplinare 06/MEDS-02 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico - disciplinare MEDS-02/A - Patologia generale - Codice procedura 5665" e, per l'effetto, dichiarato vincitore della procedura di valutazione il Prof. Ruscica Massimiliano; - degli atti della procedura di valutazione ed in particolare dei verbali della commissione giudicatrice nr. 1 del 20.05.2025 (se e in quanto necessario) e n. 2 del 13.06.2025 di valutazione dei candidati; - del verbale nr. 232 del 16 luglio 2025 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari "Rodolfo Paoletti" ha disposto la chiamata del Prof. Massimiliano Ruscica; - della eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la chiamata del controinteressato e deliberato l'assunzione dello stesso come "professore ordinario gruppo scientifico - disciplinare 06/MEDS-02 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico - disciplinare MEDS-02/A - Patologia generale - Codice procedura 5665" (atto non conosciuto); - dell'eventuale decreto di nomina del Prof. Massimiliano Ruscica a "professore ordinario gruppo scientifico - disciplinare 06/MEDS-02 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico - disciplinare MEDS-02/A - Patologia generale - Codice procedura 5665" (atto non conosciuto); e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente: in via principale, a rinnovare le operazioni di valutazione del candidato Prof. Paolo Magni con riferimento ai motivi di ricorso che dovessero auspicabilmente essere accolti, correggendo i punteggi allo stessi assegnati dalla Commissione; in via subordinata, a rinnovare la fase di valutazione di tutte le candidature, tenendo in considerazione quanto contestato con il presente ricorso; in via di estremo subordine, a ribandire il concorso, con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi; B) e, per quanto riguarda il ricorso incidentale, depositato dal controinteressato Massimiliano Ruscica il 01\12\2025, per l’annullamento, nei limiti dell’interesse: - del decreto della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano n. 2953/2025, del 24 luglio 2025, di accertamento della regolarità formale degli atti della procedura de qua e di declaratoria di M. Ruscica quale vincitore della procedura stessa; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice comprensivi di allegati e, in particolare, dei due verbali della Commissione, n. 1 del 20 maggio 2025 e n. 2 del 13 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202503667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, inclusi il verbale di valutazione dei candidati, il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti e proclamazione del vincitore e la delibera dipartimentale di chiamata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocatosi al secondo posto con 44,01 punti, a fronte dei 44,78 attribuiti al vincitore, ha dedotto plurimi vizi della valutazione della commissione. In particolare, ha contestato il mancato computo di alcune ore di didattica, l'erronea determinazione dell'intensità didattica, la mancata attribuzione di punteggi per attività di tutorato e seminariali, la sottovalutazione di numerose attività di valutazione nell'ambito di procedure selettive competitive e la mancata valorizzazione di attività gestionali, organizzative e di servizio indicate nel curriculum. Ha inoltre censurato l'attribuzione al vincitore di un punto per il ruolo di responsabile dell'Unità Associata di Patologia Sperimentale delle Malattie Metaboliche, sostenendo che tale unità non fosse formalmente costituita e che l'incarico non fosse stato conferito prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta l'attribuzione al ricorrente di punteggi per attività di didattica e ricerca, in particolare per il ruolo di co-Principal Investigator in progetti finanziati e per attività di coordinamento della ricerca.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'interesse al ricorso incidentale non escludente fosse condizionato alla fondatezza del ricorso principale. Ha respinto le censure relative alle ore di didattica non indicate nel curriculum: il bando imponeva di riportare esclusivamente nel curriculum i titoli da valutare e non consentiva il riferimento a documenti esterni; l'integrazione successiva avrebbe violato autoresponsabilità e par condicio. È stata inoltre ritenuta corretta la determinazione del volume didattico in 2.540 ore, pari a 317,5 CFU, e il calcolo dell'intensità su 25 anni. È stata invece accolta la censura sulla mancata valutazione dell'attività seminariale, perché il curriculum indicava sei ore e la motivazione della commissione, secondo cui l'attività non era quantificabile, era erronea. È stata accolta anche la censura relativa alle attività di valutazione nell'ambito di procedure selettive competitive: il punteggio di 0,2 non era coerente con la pluralità delle attività indicate e non consentiva di comprendere perché esse non fossero state valorizzate, anche in comparazione con il punteggio massimo attribuito al vincitore. È stata inoltre accolta la censura sulla mancata valutazione degli impegni gestionali e organizzativi: la motivazione secondo cui il candidato non riferiva attività era smentita dal curriculum e risultava ulteriormente illogica perché la medesima attività di componente del comitato ordinatore di un master era stata valorizzata per il vincitore. È stata invece respinta la doglianza relativa ai contratti di ricerca conto terzi, già valorizzati nell'ambito dell'attività di ricerca. Il secondo motivo del ricorso principale è stato accolto: alla data di scadenza della domanda il vincitore non risultava formalmente responsabile dell'Unità Associata di Patologia Sperimentale, che non risultava neppure costituita con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento richiesta dal regolamento interno; pertanto il relativo titolo non poteva essere valutato. Le ulteriori censure sulle pubblicazioni e sulla consistenza della produzione scientifica, proposte per la prima volta in memoria non notificata, sono state dichiarate inammissibili. Il ricorso incidentale è stato respinto: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo formulato in via condizionata alla fondatezza della tesi del ricorrente principale sulle ore di didattica omesse; il secondo è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione del ruolo di co-Principal Investigator rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione e non risultava manifestamente illogica, mentre le contestazioni sui singoli progetti non dimostravano l'inattendibilità della valutazione complessiva; il terzo motivo è stato ritenuto privo di interesse e comunque infondato. Sono stati annullati gli atti nelle parti relative ai quattro profili viziati ed è stata disposta la riedizione del potere mediante una nuova commissione, in diversa composizione, per individuare il vincitore. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    Disciplina la procedura di chiamata di professori universitari di prima fascia utilizzata dall'Università.

  • art. 4, commi 12 e 15, del bando di concorso

    Tutti i titoli che il candidato intende presentare (...) devono essere riportati esclusivamente sul curriculum utilizzando lo schema di cui all’allegato A; non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

    Impone ai candidati di indicare nel curriculum i titoli da valutare e preclude l'integrazione mediante documenti esterni o successivi.

  • art. 9 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari

    I proponenti di una unità di ricerca devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

    La costituzione formale dell'unità di ricerca e il relativo incarico di responsabile richiedono l'approvazione del Consiglio di Dipartimento; un'attività meramente di fatto non è sufficiente ai fini della valutazione concorsuale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del dovere di buona fede e del principio per cui il candidato non può invocare, contro il contenuto della propria dichiarazione, un titolo omesso dal curriculum.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, quando la lex specialis impone l'indicazione dei titoli esclusivamente nel curriculum e vieta il riferimento a documenti esterni, la commissione non può acquisire o valutare successivamente titoli o elementi quantitativi omessi dal candidato; il soccorso istruttorio non può trasformarsi in integrazione sostanziale della domanda, in quanto prevalgono autoresponsabilità e par condicio.
  • La valutazione numerica dei titoli deve essere accompagnata da una motivazione coerente con i criteri previamente stabiliti dalla commissione. È illegittimo attribuire un punteggio minimo o nullo con una motivazione smentita dal curriculum del candidato, quando le attività risultano indicate e potenzialmente riconducibili al criterio applicato.
  • Quando la commissione valorizza un'attività per un candidato e omette senza adeguata spiegazione la medesima attività, espressamente indicata nel curriculum di un altro candidato, la disparità valutativa e l'inadeguatezza della motivazione possono determinare l'illegittimità della graduatoria.
  • Nelle procedure concorsuali possono essere valutati solo titoli e incarichi formati o conferiti secondo le regole dell'ordinamento e della lex specialis. Un'attività svolta di fatto non può sostituire un incarico formalmente conferito, né può essere valutato un ruolo relativo a un'unità organizzativa che, secondo la disciplina interna, non sia stata formalmente costituita entro il termine di presentazione delle domande.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o difetto di motivazione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei titoli senza dimostrare l'inattendibilità o l'incoerenza della valutazione amministrativa.
  • Nel giudizio avverso gli esiti di una procedura concorsuale, il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'accoglimento delle censure può condurre a una posizione utile; il ricorso incidentale non escludente è inammissibile per difetto di interesse quando è proposto soltanto in via condizionata alla fondatezza del ricorso principale e tale presupposto viene meno.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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