Cassazione Penale, Sentenza n. 27877/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per truffa ai danni dell'INPS (art. 640 comma 2 n.1 c.p.), sostenendo: (1) che l'abrogazione dell'art. 8 della L. 223/1991 (per effetto della L. 92/2012) avesse eliminato l'obbligo giuridico della verità alla base della fattispecie e quindi mancasse un elemento costitutivo del reato; (2) vizio di motivazione circa la loro partecipazione dolosa al meccanismo fraudolento (con particolare riferimento alla Popovici, legale rappresentante per pochi giorni); (3) mancata concessione ingiustificata delle circostanze attenuanti generiche e contestazione dell'aggravante ex art. 61 n.7 c.p.; (4) carenza di motivazione nella conferma della confisca patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e reiterativi delle stesse censure già discusse in appello senza un confronto critico con la motivazione della corte territoriale. Ha ritenuto infondata la questione sull'effetto abrogativo della normativa amministrativa, chiarendo che la soppressione di norme extra-penali non cancella il disvalore di condotte già commesse sotto la vigenza della previgente disciplina (art. 2 c.p. applicato alla successione delle norme penali). Ha confermato la valutazione di responsabilità basata sulle risultanze investigative (compresi gli accertamenti della Guardia di Finanza) e ha ritenuto adeguata la motivazione circa esclusione di attenuanti, riconoscimento dell'aggravante per l'entità del profitto e applicazione della confisca come conseguenza automatica della condanna. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 comma secondo n. 1 cod. pen.
Norma che configura la truffa aggravata: la Corte l'ha applicata per valutare la responsabilità dei ricorrenti per l'ottenimento fraudolento dei contributi INPS
art. 2 cod. pen.
Interpretata come principio sulla successione delle leggi penali: la Corte ha distinto tra norme incriminatrici e norme extra-penali, affermando che l'abrogazione di norme amministrative/extra-penali non elimina la responsabilità per fatti commessi anteriormente
art. 8 L. 223/1991
Norma amministrativa richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di verità; la Corte ha ritenuto che la sua abrogazione non incida sul dolo già formato al momento della percezione indebita dei contributi
Legge n. 92/2012
Norma intervenuta che ha modificato/abrogato disposizioni della L. 223/1991; richiamata nella controversia ma ritenuta non impeditiva della punibilità per fatti anteriori
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante richiamata per la valutazione dell'entità del vantaggio patrimoniale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per Tiulenev
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
Massime di principio
- L'abrogazione o modifica di norme di natura amministrativa o extra-penale non elimina la responsabilità penale per fatti commessi quando la disciplina precedente era ancora in vigore: la successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) si applica alle norme incriminatrici e non annulla il disvalore di condotte già consumate.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; riproporre genericamente le stesse censure già discusse in appello senza argomentazioni nuove espone all'inammissibilità per reiterazione.
- Le valutazioni di fatto e di prova compiute in istruttoria e confermate in doppio grado sono vincolanti in sede di legittimità, purché la motivazione sia logica e coerente; le alternative interpretative dei ricorrenti non sono sufficienti a sovvertire il convincimento dei giudici se questi hanno adeguatamente motivato.
- Per contestare la mancata concessione di attenuanti, l'aggravamento o la confisca è necessario un critico confronto motivazionale: osservazioni generiche o ricorsive sono inefficaci; occorrono censure specifiche dirette a dimostrare illogicità o insufficienza della motivazione.
- La confisca dei proventi inerenti alla commissione del reato può essere ritenuta consequenziale all'accertamento della condotta illecita; la sua applicazione può essere ritenuta "automatica" se sussiste l'accertamento del profitto illecito correlato al reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →