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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8911/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca patrimoniale disposta nei confronti di Paolo Merra per misura di prevenzione, contestando: 1) la mancata verifica della ragionevole correlazione fra gli acquisti e proventi illeciti ai fini della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011; 2) l'omessa o insufficiente motivazione sulla sproporzione fra redditi leciti del nucleo familiare e valore dei beni confiscati. In particolare hanno criticato l'uso degli indici ISTAT per stimare la spesa familiare (sostenendo invece l'uso delle soglie di indigenza), la mancata considerazione del modesto valore di alcuni immobili e dei mezzi, la valutazione delle spese per figli disabili (sottolineando gli aiuti pubblici), la modalità presuntiva di calcolo del valore degli immobili e la non considerazione dei canoni di locazione della moglie (rilevati come non dichiarati), nonché il mancato riconoscimento come poste attive degli affidamenti bancari e degli importi relativi a decreti ingiuntivi e precetti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato il decreto della Corte d'appello di Bari. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sull'esistenza della pericolosità sociale di Merra, fondata sulla reiterazione, dal 1987, di reati di frode in commercio e violazioni fiscali idonei a produrre redditi illeciti; ha inoltre verificato la congruenza cronologica fra le condotte illecite e gli acquisti. Sul piano della valutazione della sproporzione tra redditi leciti e acquisti la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli indici ISTAT come parametro indiziario e ha affermato l'onere della parte di provare la capacità di investimento con risorse lecite. Ha escluso il computo dei canoni di locazione non registrati e non dichiarati come redditi leciti, in conformità all'art. 24 d.lgs. 159/2011, e ha ritenuto non sufficientemente provati la natura, l'entità disponibile e l'impiego degli affidamenti bancari addotti come giustificazione degli acquisti. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)

    La lett. b) disciplina la pericolosità generica come profilo necessario per la confisca di prevenzione; va applicata a condotte delittuose capaci di produrre reddito. Per l'ambito temporale della confisca si richiede correlazione cronologica fra manifestazione della pericolosità e acquisti.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10 comma 3

    Limita il ricorso in Cassazione alle sole violazioni di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se sussiste una totale mancanza del percorso argomentativo o un testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24 comma 1

    Impiega il criterio per escludere come reddito le somme non dichiarate: canoni di locazione non registrati e non dichiarati sono considerabili provento di evasione fiscale e non reddito lecito ai fini del calcolo della sproporzione.

Massime di principio

  • Per le confische di prevenzione è necessario accertare la pericolosità sociale e la correlazione temporale fra condotte delittuose produttive di reddito e gli acquisti: la mera propensione al delitto non è sufficiente.
  • Non è sempre richiesta la prova della concreta produzione di ricchezza; per talune fattispecie è sufficiente la potenziale redditualità del reato se vi è coerenza cronologica con gli acquisti.
  • Gli indici ISTAT utilizzati come parametro indiziario per stimare la spesa familiare sono ammissibili; tuttavia la parte che contesta tale stima ha l'onere di fornire elementi probatori alternativi convincenti.
  • Redditi o proventi non dichiarati al fisco (es. canoni di locazione non registrati) non possono essere computati come redditi leciti per giustificare acquisti; la regolarità fiscale è requisito rilevante.
  • Il ricorso a finanziamenti bancari non prova di per sé la liceità degli acquisti: va dimostrato che le rate e i costi del credito erano sostenibili con risorse lecite e che gli affidamenti sono stati effettivamente utilizzati come dichiarato.
  • La valutazione dei criteri e dei dati probatori è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per motivazioni manifestamente illogiche o del tutto carenti.

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