Cassazione Penale, Ordinanza n. 23094/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per un tentativo di furto, contestando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta formulata in modo meramente assertivo e quindi generica, oltre che manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando i numerosi precedenti pregiudizi dell'imputato ed escludendo elementi favorevoli al trattamento di favore richiesto.
Norme richiamate
artt. 56, 99, 624 c.p.
richiamati come base della condanna confermata in appello per il delitto contestato; la decisione di legittimità non interviene sul merito della qualificazione giuridica, ma solo sulla doglianza relativa alle attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione e valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, legittimamente utilizzati dal giudice di merito per negare le attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di condannare alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- La censura di cassazione che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità, perché non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo e non manifestamente illogico degli elementi negativi considerati prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., potendo valorizzare anche i precedenti penali o pregiudizi dell'imputato.
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ponderazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli rilevanti ai fini delle attenuanti generiche, salvo vizi di motivazione realmente specifici e rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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