Cassazione Civile, Ordinanza n. 25401/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 1999-2004, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione Irpeg, Irap e Iva negando all'ente ricorrente la qualifica di ONLUS e, più in generale, di ente associativo non commerciale, con conseguente diniego del regime agevolativo. I giudici di merito hanno ritenuto che l'attività effettivamente svolta fosse prevalentemente commerciale, che mancassero un effettivo rapporto associativo, la partecipazione dei soci e un rendiconto adeguato, e che l'ente svolgesse in concreto attività di progettazione, ricerca finanziamenti, consulenza e assistenza amministrativa e fiscale, oltre a servizi territoriali di trasporto per disabili e anziani con corrispettivi e tariffario. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 73, 143, 148 e 149 TUIR, degli artt. 20 e 20-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2195 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva ricostruito in modo astratto e apodittico il concetto di attività commerciale, confondendo il contributo alle spese con il lucro e trascurando la funzione solidaristica e di coordinamento nazionale delle sedi locali; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il PVC conteneva elementi favorevoli trascurati dai giudici di merito, idonei a dimostrare la natura non commerciale dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Lo ha ritenuto comunque infondato perché la sentenza impugnata si è attenuta ai principi consolidati: per godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali e per le associazioni, non basta la veste formale o lo statuto, occorrendo la prova dell'effettivo svolgimento in concreto di attività non lucrativa, della vita associativa, della democraticità e della corrispondenza tra attività svolta e scopi istituzionali. La Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui l'ente svolgeva in concreto un'attività commerciale prevalente, priva di effettività associativa, con servizi resi dietro corrispettivo e con gestione economica assimilabile a quella di impresa, sicché non poteva trovare applicazione l'art. 20 d.P.R. 600/1973. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., anche in ragione della doppia conforme e perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia non ha svolto difese nel merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente per sostenere la natura non commerciale dell'ente
art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986
la Corte ribadisce che il regime di favore per gli enti non commerciali presuppone l'effettivo svolgimento di attività non lucrative, non la sola veste formale
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986
le agevolazioni per gli enti associativi spettano solo se le clausole statutarie sono conformi alla norma e se, in concreto, è assicurata la vita associativa, la partecipazione e la democraticità; non basta allegare lo statuto
art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in tema di perdita della qualifica di ente non commerciale
art. 20 d.P.R. n. 600 del 1973
non è applicabile quando l'ente pone in essere una vera e propria attività commerciale e non risultano attività non commerciali effettive
art. 20-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2195 c.c.
richiamato per qualificare l'attività come commerciale o meno
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso non può tradursi in una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori
art. 348-ter c.p.c.
la doppia conforme impedisce il vizio di omesso esame se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito
art. 2697 c.c.
l'onere di dimostrare i requisiti per l'agevolazione fiscale incombe sull'ente che la invoca
art. 10, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 460 del 1997
le prestazioni possono essere rivolte a persone svantaggiate anche dietro corrispettivo, purché non sia provato un fine di lucro e la distribuzione di utili o l'impiego in attività diverse da quelle istituzionali
art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
per il regime ONLUS occorre il rispetto dei requisiti statutari e sostanziali, l'osservanza degli obblighi contabili e della comunicazione prevista dalla legge
art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997
la comunicazione costituisce presupposto fondamentale per il regime agevolativo ONLUS
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato, senza ulteriore statuizione riportata nel testo
Massime di principio
- Per fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali e le associazioni, non è sufficiente la qualificazione formale o la mera previsione statutaria: occorre provare in concreto l'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e la corrispondenza dell'attività ai fini istituzionali.
- La natura associativa non commerciale richiede effettività del rapporto tra soci, partecipazione alla vita dell'ente, democraticità interna e regolare rendiconto; la mancanza di tali elementi consente di negare il regime agevolativo.
- L'esistenza di corrispettivi specifici o di contributi alle spese non esclude di per sé la finalità solidaristica, ma l'agevolazione viene meno se emerge, in fatto, un'attività sostanzialmente commerciale o la distribuzione indiretta di utili.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se sia stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso, non quando il giudice abbia semplicemente omesso di esaminare singoli elementi istruttori o abbia valutato diversamente il materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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