Sentenza n. 1452/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, sotto forma di dichiarazione di irricevibilità, dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cui era stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 a seguito di una domanda di protezione internazionale presentata il 15 marzo 2023, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura aveva dichiarato irricevibile la domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, ritenendo abrogata la relativa possibilità per effetto del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, come convertito dalla l. n. 50/2023. Secondo il ricorrente, la disciplina sopravvenuta, pur abrogando la possibilità di conversione, avrebbe fatto salve le istanze dei cittadini stranieri che avessero presentato la domanda di protezione internazionale prima del 6 maggio 2023; pertanto, ai fini della convertibilità, sarebbe stata sufficiente la presentazione della domanda entro il 5 maggio 2023. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato memoria e documenti dichiarando il venir meno dell'interesse alla decisione, poiché la Questura lo aveva convocato per acquisire l'istanza precedentemente dichiarata irricevibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e della convocazione disposta dalla Questura per l'acquisizione dell'istanza. Non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla perdurante convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso alla verifica della documentazione indicata in motivazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
È indicato quale base del rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione che prevedeva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la sua violazione è stata dedotta, ma il TAR non ha deciso la questione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati dal ricorrente a sostegno della legittimità della conversione richiesta; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
È stato dedotto che la disciplina, pur abrogando la convertibilità del permesso per protezione speciale, avrebbe fatto salve le istanze di protezione internazionale presentate prima del 6 maggio 2023; il giudice non ha definito tale interpretazione per l'improcedibilità del ricorso.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell'iscrizione del difensore nell'elenco necessario per la liquidazione del compenso a carico dello Stato.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per la dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione convoca l'interessato per acquisire o riesaminare l'istanza oggetto del provvedimento impugnato e il ricorrente dichiara per tale ragione il venir meno del proprio interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda principale determina l'improcedibilità del ricorso anche quando il giudizio avrebbe potuto richiedere la soluzione di una questione interpretativa rilevante sulla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →