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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Nota dell’INPS di Reggio Calabria del 6 giugno 2025, recante il rigetto della richiesta di rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha impugnato il diniego dell’INPS di ricalcolare il trattamento di fine servizio includendovi i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha dedotto travisamento, violazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, motivazione insufficiente, carente e apodittica ed eccesso di potere. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per essersi attenuto al prospetto dell’amministrazione di appartenenza, l’infondatezza nel merito e la decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2; ha inoltre prospettato un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza del ricorso, nonché la prescrizione del diritto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendolo l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita, e ha accolto la richiesta del Ministero dell’Interno di essere estromesso dal giudizio. Nel merito ha accolto il ricorso: ha ritenuto applicabile al personale della Polizia di Stato che chieda il collocamento in quiescenza il beneficio dei sei scatti, se ricorrono i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione di decadenza, poiché il termine indicato dall’art. 6-bis, comma 2, non comporta una conseguenza decadenziale e la disposizione si riferisce ai presupposti sostanziali del beneficio, non a condizioni procedimentali per acquisirlo. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e l’ultima tranche del TFS era stata erogata il 4 aprile 2022, entro il quinquennio anteriore al deposito del ricorso. Ha giudicato inconferenti le obiezioni fondate sugli artt. 3 e 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendoli nella base di calcolo, con i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Quanto, infine, alla prospettata interpretazione costituzionalmente orientata, come rilevato da condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 18.4.2023, n. 3914; id., 15.10.2024, n. 8244) l’estensione di sei scatti stipendiali discende dall’applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo fatto dall’INPS all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.

    La disciplina dei sei scatti, letta nel quadro delle disposizioni succedutesi nel tempo, si applica anche al personale della Polizia di Stato che chieda la quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine per la domanda di quiescenza non determina la decadenza dal beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"

    L’art. 1911, comma 3, mantiene ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 a tutte le forze di polizia, compreso il personale della Polizia di Stato.

  • art. 16, legge n. 121/1981

    quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.

    La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis comprende le categorie individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e supporta l’estensione del beneficio al personale della Polizia di Stato.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del TFS spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    La disciplina esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale della Polizia di Stato che chieda il collocamento in quiescenza, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; gli scatti devono essere inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non determina la decadenza dal beneficio: la disposizione individua i presupposti sostanziali soggettivi per il riconoscimento, e non un onere procedimentale la cui inosservanza estingua il diritto.
  • Nei giudizi relativi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale tenuto a corrisponderla; l’amministrazione di appartenenza può essere estromessa quando non sia il soggetto obbligato al pagamento.
  • Il termine di prescrizione del diritto alla corretta liquidazione del trattamento decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale rileva quale riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
  • Sulle somme dovute per la rideterminazione del TFS spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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