Sentenza n. 1416/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, nonché determinazione n. -OMISSIS-
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, oltre a una distinta determinazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione integrale delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della domanda del ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti disciplinari, poiché la sopravvenienza aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente e in considerazione della sopravvenienza determinante l'improcedibilità.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sulla domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una circostanza che fa venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite quando tale regolazione sia richiesta dalla parte e risulti connessa alla sopravvenienza che ha determinato l'improcedibilità.
Come è indicizzato
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