Cassazione Penale, Sentenza n. 27696/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 01/12/2021 con cui il GIP aveva applicato le pene per indebito percepimento del reddito di cittadinanza. Il motivo centrale del ricorso per cassazione è il vizio relativo all'espressione della volontà delle parti e al difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, nella parte in cui il Giudice ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di restituzione dell'indebito, pur non essendo tale obbligo stato oggetto di pattuizione tra le parti e senza aver verificato i presupposti previsti dall'art. 165 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite (udienza 27/01/2022, ricorso Boccardo): nel procedimento speciale ex art. 444 c.p.p. l'accordo delle parti su una pena detentiva subordinata alla sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori ex lege connessi al beneficio, indicando, quando previsto, la loro durata; in mancanza di tale pattuizione la richiesta deve essere integralmente rigettata. Inoltre il giudice non ha verificato i presupposti degli artt. 165 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Marsala per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Per i patteggiamenti che prevedono una pena subordinata alla sospensione condizionale, l'accordo delle parti deve comprendere anche gli obblighi accessori eventualmente imposti ex lege (es. obbligo di restituzione), con indicazione della durata quando prevista; in mancanza la richiesta va rigettata.
art. 165 cod. proc. pen.
Il giudice deve verificare i presupposti per la concessione della sospensione condizionale (primo o secondo comma) prima di subordinare il beneficio ad obblighi non concordati; l'omessa verifica rende viziata la decisione.
Decisione Sezioni Unite – udienza 27/01/2022 (ricorso Boccardo)
Principio interpretativo vincolante secondo cui l'accordo di patteggiamento che produce effetti subordinati alla sospensione condizionale deve esplicitare anche gli obblighi ulteriori connessi al beneficio; in assenza di tale pattuizione la domanda di applicazione della pena deve essere integralmente rigettata.
Massime di principio
- Nei patteggiamenti ex art. 444 c.p.p., se la pena concordata è resa efficace solo con la sospensione condizionale, l'accordo tra le parti deve includere espressamente eventuali obblighi accessori (es. restituzioni, risarcimenti) e la loro durata quando prevista.
- Il giudice non può imporre condizioni o obblighi non concordati tra le parti come condizione per la sospensione condizionale: ciò determina nullità della decisione di patteggiamento.
- Prima di concedere la sospensione condizionale il giudice deve accertare i presupposti previsti dall'art. 165 c.p.p.; l'omessa verifica costituisce motivo di annullamento.
- In assenza di pattuizione sugli obblighi accessori richiesti ex lege, la richiesta di applicazione della pena in forma concordata deve essere rigettata integralmente e non parzialmente modificata dal giudice.
- Se la Cassazione annulla senza rinvio per vizi formali del patteggiamento, gli atti vengono trasmessi al giudice di merito per la prosecuzione del procedimento conformemente ai principi indicati: è possibile che il processo torni a fase di decisione sul punto della sussistenza (o meno) di accordi sugli obblighi accessori.
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