Sentenza n. 11544/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: - della determinazione dirigenziale n. prot. CA/2017/2026 dell’8 gennaio 2026 n. rep. CA/26/2026 dell’8 gennaio 2026 avente per oggetto “Ammissione alla fase di valutazione delle offerte economiche (busta C), e contestuali esclusioni, dei partecipanti alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio “Poli Interculturali” del Municipio Roma I Centro, suddiviso in 4 Lotti. N. Gara 6523”, nella parte in cui, nell’ambito della procedura indetta per il Lotto 2 (CIG n. B7A0F3CA3A), ha escluso la Arciragazzi Comitato di Roma Odv – CF 04998661005; - dei verbali di gara e specificamente del verbale della commissione di gara della seduta di valutazione dell’offerta tecnica nella quale è stata disposta l’esclusione della Arciragazzi Comitato di Roma Odv; - nonché, per quanto di ragione, dell’art. 7 del capitolato speciale relativamente alla previsione per il lotto 2; - e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, dipendente, connesso e/o conseguente agli atti impugnati, anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla ricorrente quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 23 marzo 2026: - della determinazione dirigenziale n. rep. CA/443/2026 del 18/02/2026, non comunicata, avente ad oggetto “aggiudicazione e contestuale affidamento del servizio “Poli Interculturali”, con la quale Roma Capitale ha comunicato gli esiti della procedura di gara, terminato il processo di valutazione delle offerte tecnico-economiche da parte della Commissione giudicatrice, nella parte in cui, relativamente alla procedura indetta per il Lotto 2 (CIG n. B7A0F3CA3A), ha dichiarato il Lotto 2 “non aggiudicato per esclusione di tutti gli O.E. partecipanti”; - nonché, per quanto di ragione, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed in particolare: - della determinazione dirigenziale n. prot. CA/2017/2026 del 08/01/2026 n. rep. CA/26/2026 del 08/01/2026 avente per oggetto “Ammissione alla fase di valutazione delle offerte economiche (busta C), e contestuali esclusioni, dei partecipanti alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio “Poli Interculturali” del Municipio Roma I Centro, suddiviso in 4 Lotti. N. Gara 6523”, nella parte in cui, nell’ambito della procedura indetta per il Lotto 2 (CIG n. B7A0F3CA3A), ha escluso la Arciragazzi Comitato di Roma Odv – CF 04998661005; - dei verbali di gara e specificamente del verbale della commissione di gara della seduta di valutazione dell’offerta tecnica nella quale è stata disposta l’esclusione della Arciragazzi Comitato di Roma Odv; - nonché, per quanto di ragione, dell’art. 7 del capitolato speciale relativamente alla previsione per il lotto 2; - e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, dipendente, connesso e/o conseguente agli atti impugnati, anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il Lotto 2 del servizio "Poli interculturali" e successiva dichiarazione del lotto come non aggiudicato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'esclusione dalla procedura di gara, sostenendo che l'art. 7 del capitolato speciale richiedesse quattro figure professionali — coordinatore, educatore, psicologo e operatore — ma non imponesse che esse fossero svolte da quattro persone fisiche distinte. Poiché una medesima persona era stata indicata quale coordinatrice e psicologa, l'offerta comprendeva comunque tutte le professionalità richieste. Deduceva violazione ed erronea interpretazione della lex specialis, dei principi di massima partecipazione, tassatività delle cause di esclusione e proporzionalità, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti. In via subordinata contestava la legittimità dell'art. 7 del capitolato, ove interpretato nel senso di imporre, a pena di esclusione, quattro persone fisiche distinte, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non aggravamento, buona fede e tutela dell'affidamento. Con motivi aggiunti impugnava inoltre la determinazione con cui Roma Capitale aveva dichiarato il Lotto 2 non aggiudicato per l'esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti, deducendone l'illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto chiara la previsione dell'art. 7 del capitolato, che non si limitava a richiedere quattro professionalità, ma stabiliva espressamente un numero minimo di quattro unità di personale: un coordinatore, un educatore, uno psicologo e un operatore. L'offerta della ricorrente indicava invece soltanto tre persone fisiche, con una persona incaricata contemporaneamente dei ruoli di coordinatrice e psicologa; ciò integrava la violazione di un requisito minimo essenziale dell'offerta tecnica. L'esclusione era inoltre espressamente prevista dalla lex specialis per le offerte non conformi ai requisiti e agli standard minimi, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023. Il vizio non era una mera irregolarità formale, ma una non conformità sostanziale dell'offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché la composizione del gruppo di lavoro costituiva elemento strutturale e qualitativo dell'offerta tecnica. Quanto alla censura subordinata contro il capitolato, il TAR ha rilevato anzitutto la mancata impugnazione tempestiva della clausola immediatamente lesiva e, comunque, ha ritenuto la richiesta di quattro figure distinte espressione di una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata. La dichiarazione del Lotto 2 come non aggiudicato è stata ritenuta legittima in via derivata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 del capitolato speciale
Tenendo conto dei dati sopra indicati, nonché dell'articolazione dell'orario di apertura, il numero minimo di personale che l'organismo aggiudicatario dovrà indicare nell'offerta tecnica ed impiegare nella realizzazione del servizio è di 4 unità: 1 coordinatore, 1 educatore, 1 psicologo e 1 operatore
La clausola impone quattro distinte unità di personale, non soltanto la presenza di quattro tipologie professionali; la violazione costituisce carenza di un requisito minimo essenziale dell'offerta.
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Le offerte che non rispettano i requisiti e gli standard minimi indicati nel presente Capitolato saranno considerate irregolari ai sensi dell'art. 70 comma 4 lettera a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; pertanto saranno escluse
Consente l'esclusione delle offerte non conformi ai documenti di gara; la clausola è stata applicata alla non conformità sostanziale del gruppo di lavoro.
art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare omissioni o inesattezze relative agli elementi sostanziali della documentazione dell'offerta tecnica o economica.
Massime di principio
- Quando la lex specialis stabilisce che il gruppo di lavoro deve essere composto da un numero minimo di unità di personale, indicando per ciascuna unità una specifica professionalità, la prescrizione richiede persone fisiche distinte e non può essere soddisfatta cumulando più ruoli in capo alla medesima persona, salvo diversa ed esplicita previsione della disciplina di gara.
- La mancanza di una unità di personale prescritta quale requisito minimo del gruppo di lavoro integra una non conformità sostanziale dell'offerta tecnica e legittima l'esclusione quando la lex specialis preveda espressamente l'esclusione delle offerte non conformi ai requisiti e agli standard minimi.
- Il soccorso istruttorio non può essere impiegato per modificare o integrare elementi sostanziali dell'offerta tecnica, tra cui la composizione del gruppo di lavoro, poiché ciò altererebbe il contenuto dell'offerta e non costituirebbe la mera regolarizzazione di una irregolarità documentale.
- La clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la presenza di un numero minimo di figure professionali distinte è immediatamente lesiva quando impedisce all'operatore economico di partecipare secondo la propria organizzazione; essa deve pertanto essere impugnata tempestivamente.
- La scelta della stazione appaltante di richiedere un gruppo di lavoro formato da quattro figure professionali distinte costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
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