Cassazione Civile, Ordinanza n. 19485/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il CPR. Deduceva la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma quarto, del d.lgs. n. 286/1998, assumendo che l'udienza sulla proroga si era svolta senza la partecipazione del difensore di fiducia, benché questi fosse stato nominato e la relativa procura fosse stata depositata, e senza che fosse stata data al difensore comunicazione della data dell'udienza. Sosteneva inoltre di non aver potuto segnalare al giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione, disposta da altro giudice di pace.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, valgono le medesime garanzie del contraddittorio previste per la convalida iniziale, con necessaria partecipazione del difensore e audizione dell'interessato. Poiché il difensore di fiducia nominato non aveva ricevuto tempestiva comunicazione dell'udienza ed era stata assicurata soltanto la presenza di un difensore d'ufficio, il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio, essendo nel frattempo ormai scaduti i termini per disporre validamente la proroga. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico degli intimati.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della lesione del diritto di difesa per mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza di proroga del trattenimento
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato quale parametro delle garanzie difensive nel procedimento relativo al trattenimento dello straniero
art. 14, comma quarto, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
interpretato nel senso che, se lo straniero ha nominato un difensore di fiducia, questi deve essere tempestivamente avvisato dell'udienza; la difesa d'ufficio opera solo in mancanza di difensore
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
per la proroga del trattenimento si applicano le medesime garanzie del contraddittorio previste per la convalida del trattenimento iniziale
Massime di principio
- Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero devono essere rispettate le stesse garanzie del contraddittorio previste per la convalida iniziale, con partecipazione necessaria del difensore e audizione dell'interessato.
- La nomina di un difensore di fiducia impone l'obbligo di tempestiva comunicazione dell'udienza; la mera presenza di un difensore d'ufficio non sana la mancata attivazione del difensore designato dalla parte.
- Quando il vizio processuale dedotto è direttamente verificabile dagli atti, la Corte di cassazione può procedere all'esame diretto del fascicolo.
- Se, al momento della decisione, sono ormai scaduti i termini per adottare validamente la proroga del trattenimento, la cassazione deve avvenire senza rinvio.
- Nel procedimento di trattenimento dello straniero la difesa d'ufficio ha funzione sussidiaria e non sostituisce la difesa di fiducia regolarmente nominata.
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