Cassazione Civile, Ordinanza n. 29741/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, entrato in Italia nel 2022, era stato raggiunto da un decreto di espulsione prefettizio e da un ordine di trattenimento presso un CPR, poi convalidato dal Giudice di pace. In Cassazione ha impugnato il decreto di convalida deducendo violazione di legge: ha sostenuto che la Questura non avesse trasmesso gli atti relativi a un precedente respingimento/espatrio del 2018, da lui dichiarato in udienza, e che tale omissione impedisse di verificare la legittimità del provvedimento presupposto e l’eventuale decorso del divieto di reingresso. Secondo il ricorrente, la mancata acquisizione di quella documentazione avrebbe impedito al giudice di pace un controllo pieno sulla legittimità del trattenimento e avrebbe potuto rendere illegittimo il decreto di espulsione adottato nel 2022, se in realtà fondato su una diversa causa espulsiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice riguarda la sussistenza dei presupposti del trattenimento e la non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento presupposto, ma nel caso concreto il decreto di espulsione del 2022 indicava espressamente una causa autonoma e diversa dal pregresso evento del 2018. La censura si fondava solo su una ipotesi difensiva circa un possibile collegamento con il precedente respingimento, senza dedurre la manifesta illegittimità del provvedimento realmente posto a base del trattenimento; pertanto, l’eventuale mancata trasmissione degli atti del 2018 non incideva sul controllo giurisdizionale relativo al decreto del 2022. Spese non liquidate per mancata attività difensiva degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene evocato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 10, comma 2, D.Lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente in relazione al respingimento e ai suoi presupposti
art. 13, commi 2 e 13, D.Lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente per sostenere che la misura espulsiva avrebbe dovuto essere adottata in base a diversa causa legale
art. 14, comma 3, D.Lgs. 286/1998
"il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento"
gli atti da trasmettere sono quelli fondanti il trattenimento, necessari per il giudizio di convalida
art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998
norma in base alla quale è stato emesso il decreto di convalida impugnato
art. 14, comma 1, D.Lgs. 286/1998
"a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento"
il trattenimento è legittimo solo se giustificato da tali situazioni e nei limiti strettamente previsti dalla legge
art. 13 Cost.
richiamato per affermare la riserva assoluta di legge in materia di limitazioni della libertà personale
art. 5, par. 1, CEDU
la detenzione ai fini dell'espulsione è legittima solo se la procedura di allontanamento è regolare
art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999
"unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento"
il provvedimento di trattenimento va comunicato insieme al titolo espulsivo o di respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento
art. 3, commi 2 e 3, d.P.R. 394/1999
richiamato per affermare che allo straniero sono comunicati i provvedimenti che lo riguardano nelle forme previste, potendo la difesa produrre ulteriore documentazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il controllo del giudice di pace deve riguardare l’effettiva sussistenza dei presupposti legali della misura e la non manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento che la sorregge.
- La verifica giudiziale sulla legittimità del trattenimento avviene ex actis sugli atti che l’amministrazione è tenuta a trasmettere; tuttavia, la parte privata che intenda ampliare il materiale istruttorio o contestare la manifesta illegittimità del titolo presupposto deve allegare e produrre gli elementi ulteriori rilevanti.
- Non è sufficiente, per ottenere la cassazione del decreto di convalida, prospettare in modo ipotetico una diversa causa espulsiva rispetto a quella espressamente indicata nel provvedimento amministrativo impugnato: occorre censurare la concreta illegittimità del titolo effettivamente posto a base del trattenimento.
- Il trattenimento amministrativo dello straniero incide sulla libertà personale e, proprio per questo, è consentito solo nei limiti tassativi previsti dalla legge e in presenza di una procedura di allontanamento regolare e non manifestamente illegittima.
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