Ordinanza n. 1302/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione regionale sull’istanza di modifica e/o voltura di una concessione per la gestione di un deposito costiero di carburanti e sui successivi solleciti e diffida
Esito
La controversia
La curatela del fallimento ha proposto ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione regionale su un’istanza presentata nel settembre 2024, diretta a ottenere la modifica e/o voltura, in favore della società affittuaria del ramo d’azienda, di un decreto regionale del 2007 concernente il rinnovo della concessione per la gestione di un deposito costiero sito in Mazara del Vallo. In alternativa, è stata richiesta l’adozione di un’autorizzazione provvisoria alla gestione del deposito. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia anche in relazione ai successivi solleciti trasmessi tra marzo e giugno 2025 e alla diffida del settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti emerge che, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che la ricorrente ha presentato osservazioni, sicché il procedimento risultava ancora pendente alla data dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Preso atto che il procedimento amministrativo era ancora pendente, anche per effetto della comunicazione del preavviso di rigetto e delle osservazioni della ricorrente, ha ritenuto opportuno disporre ulteriori incombenti istruttori e rinviare la trattazione. Le parti sono state onerate di depositare il provvedimento finale eventualmente adottato medio tempore. La causa è stata rinviata all’udienza camerale del 3 luglio 2026. Non è stata adottata, allo stato, alcuna condanna dell’amministrazione a provvedere nel merito né è stato nominato il commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990
La comunicazione del preavviso di rigetto e la presentazione delle osservazioni da parte dell’interessata evidenziano la pendenza del procedimento amministrativo e impediscono, allo stato, di considerare conclusa l’attività procedimentale.
art. 31 c.p.a.
artt. 31, commi 1 e 3, c.p.a.
È indicato quale fondamento dell’azione proposta contro l’inerzia della pubblica amministrazione e della richiesta di accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
art. 34, comma 1 lett. b) e c), c.p.a.
È richiamato a sostegno delle domande di accertamento e di condanna formulate dalla ricorrente, ma l’ordinanza non ne applica definitivamente la disciplina.
art. 117, comma 3, c.p.a.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in funzione sostitutiva; la nomina non è stata disposta nell’ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando il procedimento amministrativo risulta ancora pendente e l’amministrazione ha adottato un preavviso di rigetto al quale l’interessato ha risposto con osservazioni, il giudice può rinviare la trattazione e acquisire il provvedimento finale eventualmente adottato, senza definire immediatamente l’obbligo di provvedere.
- La pendenza del procedimento, documentata dalla prosecuzione del contraddittorio procedimentale successivo al preavviso di rigetto, costituisce elemento rilevante per escludere, allo stato, la definitiva inerzia dell’amministrazione.
- Nel giudizio sul silenzio, la nomina del commissario ad acta non è automatica: essa presuppone la previa definizione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e non deve essere disposta quando il procedimento amministrativo non è ancora concluso.
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