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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. div. P.A.S.I. ufficio immigrazione -OMISSIS- del 23.10.2025, notificato il 10.11.2025, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato l’irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed ha disposto il ritiro della ricevuta dell’Ente Poste relativa alla richiesta dello stesso avente -OMISSIS- e del permesso di soggiorno -OMISSIS- con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione, ai sensi dell’art. 13 e ss del d.lgs n. 286/1998; - nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi.

Giustizia amministrativa202600126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con ritiro della ricevuta postale e avvertimento di possibile espulsione, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, quale sostanziale unica censura, l'eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà tra atti. Nel provvedimento impugnato si afferma che il cittadino extra-UE era titolare di un permesso stagionale e chiedeva il rilascio di un permesso per lavoro subordinato; nel provvedimento di espulsione correlato, invece, si indica quale ragione dell'espulsione il diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'amministrazione, pur costituita, non ha depositato i documenti del procedimento ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Inoltre, la documentazione prodotta dal ricorrente relativa ai due provvedimenti non è risultata integralmente leggibile per la scarsa qualità delle copie.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati fino alla successiva camera di consiglio. Ha rilevato che la contraddittorietà tra la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato e quella contenuta nel correlato provvedimento di espulsione non era stata né contestata né chiarita dall'amministrazione. Poiché la documentazione disponibile non consentiva di definire compiutamente la posizione dello straniero, il Collegio ha disposto incombenti istruttori: la Questura dovrà depositare il provvedimento impugnato e gli ulteriori atti del procedimento, nonché una sintetica relazione di chiarimenti sulla posizione del cittadino extra-UE, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, sulla cui base il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Impone all'amministrazione il deposito degli atti e dei documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato; il TAR ne ha disposto l'adempimento istruttorio.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre mezzi istruttori e, nel caso concreto, è stato richiamato per ordinare il deposito di una sintetica relazione di chiarimenti.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 13 e ss. d.lgs. 286/1998

    Richiamati nel provvedimento impugnato in relazione alla possibile adozione dell'espulsione nei confronti dello straniero.

Massime di principio

  • Quando atti amministrativi connessi ricostruiscono in modo divergente il titolo di soggiorno dello straniero e la ragione del diniego o dell'espulsione, la contraddittorietà non chiarita dall'amministrazione può giustificare la sospensione cautelare degli atti, in attesa dell'approfondimento istruttorio.
  • L'amministrazione costituita in giudizio deve depositare gli atti e i documenti del procedimento sui quali si fonda il provvedimento impugnato; l'omesso deposito può rendere necessario un ordine istruttorio del giudice e impedire, allo stato degli atti, una compiuta verifica della legittimità dell'azione amministrativa.
  • La sospensione cautelare può essere disposta quando la documentazione disponibile evidenzi una possibile contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi collegati, non contestata né chiarita dall'amministrazione, e tale contraddittorietà incida sulla corretta ricostruzione della posizione giuridica dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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