Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento traeva origine dalla denuncia di una società titolare di marchio per la commercializzazione in Italia, tramite sito internet, di aspirapolveri recanti il marchio "Vorkwell", ritenuto confondibile con il marchio "Vorwerk". L'imputato sosteneva di aver acquistato i prodotti in Cina, dove il marchio risultava registrato, e di aver tentato di venderli online in Italia. In primo grado era stato condannato per il reato di cui all'art. 517-ter, secondo comma, c.p.; la Corte di appello aveva poi confermato la responsabilità e disposto il risarcimento del danno in favore delle parti civili, concedendo la sospensione condizionale della pena non subordinata al risarcimento. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, poiché nel capo erano indicati in modo errato i marchi e, comunque, il marchio asseritamente usurpato non esisterebbe; 2) violazione del diritto di difesa per la riqualificazione del fatto dall'art. 517 c.p. all'art. 517-ter c.p.; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta confondibilità dei marchi e sulla necessaria concreta messa in pericolo degli interessi economici della parte lesa; 4) omessa motivazione sul dolo specifico; 5) mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 6) illegittima presenza di due parti civili estere a fronte della limitazione territoriale dell'imputazione; 7) assenza di motivazione sulla richiesta di minimo edittale, non menzione e sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto alla mancata statuizione sul beneficio della non menzione. Ha escluso che gli errori materiali nel capo d'imputazione e la diversa qualificazione giuridica da art. 517 c.p. a art. 517-ter c.p. avessero inciso sul diritto di difesa, poiché il fatto storico contestato era rimasto il medesimo ed era stato pienamente difendibile. Ha giudicato infondati anche i motivi sulla confondibilità dei marchi, sulla sussistenza del dolo, sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sulla legittimazione delle parti civili estere e sulla motivazione relativa alla pena, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale. Ha invece rilevato che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di non menzione, senza che fosse desumibile un rigetto implicito. Per tale limitato profilo ha annullato la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità; nel resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 517-ter c.p.
Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale richiede, sul piano oggettivo, la commercializzazione/importazione di beni recanti un marchio illecito e, sul piano soggettivo, la finalità di profitto e la consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato.
art. 517 c.p.
Richiamato solo come originaria contestazione, poi oggetto di riqualificazione in sentenza; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione non abbia mutato il fatto storico contestato.
art. 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE
Invocato dalla difesa quale parametro sul diritto di difesa in caso di modifica della qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la violazione perché l'imputato ha potuto difendersi sul fatto concreto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della gravità della condotta, del dolo intenso e della spregiudicatezza dell'operatore commerciale esperto.
art. 133 c.p.
La pena è stata ritenuta congrua in base ai criteri di commisurazione, essendo irrogata in misura inferiore alla media edittale.
art. 624 c.p.p.
L'annullamento è stato limitato al solo capo sul beneficio della non menzione; per il resto è stata dichiarata irrevocabile la statuizione sulla responsabilità.
Massime di principio
- In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, non ogni inesattezza materiale o diversa qualificazione giuridica integra nullità: occorre una trasformazione radicale del fatto contestato tale da impedire all'imputato una difesa effettiva sull'oggetto dell'accusa.
- La verifica della correlazione tra contestazione e decisione non può essere svolta con un mero confronto letterale, ma richiede di accertare se l'imputato sia stato posto in condizione concreta di difendersi sul medesimo accadimento storico.
- Nel delitto di introduzione nello Stato e commercio di beni usurpanti titoli di proprietà industriale, la prova del dolo può essere desunta da elementi fattuali concreti, in particolare dalla consapevolezza del marchio altrui e dall'esperienza professionale dell'agente nel settore.
- La confondibilità tra marchi va apprezzata nel contesto merceologico e nella concreta percezione del consumatore medio; la tutela penale non presuppone una diversità assoluta tra i beni, ma la capacità del segno di sfruttare parassitariamente la notorietà altrui e di incidere sugli interessi economici del titolare.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti elevata consapevolezza dell'illiceità, sfruttamento commerciale di un marchio noto e modalità esecutive non occasionali o marginali.
- La richiesta di beneficio della non menzione, se espressamente devoluta in appello, richiede una statuizione esplicita del giudice; non sempre può supplirsi con un diniego implicito ricavato da altre valutazioni favorevoli sulla pena o sulla sospensione condizionale.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione sulla commisurazione può essere sintetica se il giudice dà conto, anche solo in termini generali, dei criteri dell'art. 133 c.p.
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