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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16779/2021 del 15/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla sospensione di un rimborso IVA di euro 107.660,00 richiesto da La Colombo Finanziaria (cessionaria del credito IVA della curatela del fallimento B.S. s.p.a.). L'Agenzia delle Entrate aveva sospeso il rimborso richiamando l'esistenza di debiti iscritti a ruolo ("carichi pendenti") anteriori alla dichiarazione di fallimento per complessivi euro 6.269.979,95, invocando gli artt. 23 d.lgs. 472/1997 e 28-ter d.P.R. 602/1973. La Colombo contestava che il credito IVA fosse sorto durante la procedura fallimentare (credito della massa) e che pertanto non potesse essere compensato o bloccato con debiti anteriori non previamente insinuati al passivo fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l'Agenzia ha annullato in autotutela il provvedimento di sospensione (30/05/2019) e il rimborso è stato liquidato (13/12/2019). Sui motivi del ricorso, la Corte li ha comunque ritenuti infondati: ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto illegittima la sospensione del rimborso poiché il credito IVA era sorto durante la procedura concorsuale e l'Amministrazione non aveva insinuato i propri crediti al passivo. Ha sancito il principio secondo cui l'Erario non può opporre in compensazione crediti formatisi anteriormente all'apertura della procedura fallimentare contro un credito IVA nato durante la procedura; la compensazione è ammessa solo con crediti sorti successivamente all'apertura del fallimento. Per effetto della cessazione della materia del contendere e della soccombenza virtuale, l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 6000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4

    Disciplina della richiesta di rimborso IVA; nel caso, il credito IVA richiesto è stato riconosciuto come sorto durante la procedura fallimentare (credito della massa).

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 23

    Norma che consente la sospensione dei rimborsi in presenza di carichi pendenti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione non fosse corretta quando l'unico rimedio invocato dall'Amministrazione sia stato la sospensione e non l'insinuazione al passivo.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 28-ter

    Previsione procedurale collegata alla sospensione dei rimborsi; utilizzata dall'Amministrazione per giustificare la sospensione ma ritenuta non adeguata nella fattispecie.

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), artt. 51, 52, 56, 93

    Art. 52: apertura del concorso dei creditori; art. 51: divieto di azioni esecutive/cautelari dei creditori concorsuali; art. 56: disciplina della compensazione fra crediti verso il fallito; art. 93: insinuazione al passivo. La Corte ha richiamato che i crediti ante fallimento devono essere insinuati al passivo per essere opponibili e che la compensazione richiede la preesistenza dei crediti prima della dichiarazione di fallimento.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4-ter (conv. L. n. 154/1988)

    Riconoscimento della possibilità di cessione pro soluto di crediti IVA in ambito fallimentare; la Corte ha considerato legittima la cessione del credito IVA da parte della curatela.

  • Codice civile, artt. 1248 e 1264

    Norme in tema di estinzione per compensazione e presupposti della compensazione; la Corte ha ribadito che la compensazione presuppone la preesistenza reciproca dei crediti prima della dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • Se un credito IVA è sorto durante la procedura fallimentare (credito della massa) esso non può essere legittimamente bloccato o compensato dall'Amministrazione con crediti del fallito formatisi anteriormente all'apertura del fallimento, a meno che tali crediti non siano stati previamente insinuati e dichiarati nel passivo.
  • La notifica di cartelle di pagamento successiva all'apertura del fallimento non modifica il momento di insorgenza del credito: il criterio rilevante è la data di formazione del fatto costitutivo del credito, non la data di notifica.
  • Per opporre una pretesa dell'Erario nel quadro della procedura concorsuale è, in linea di principio, necessario procedere all'accertamento e all'insinuazione al passivo; l'uso della sospensione del rimborso non sostituisce l'istruttoria fallimentare prevista per i crediti concorsuali.
  • La compensazione (art. 56 L. fall.) richiede che entrambi i crediti esistano e siano maturati prima della dichiarazione di fallimento; non è ammessa tra un credito concorsuale (anteriore) e un credito della massa (sorto dopo).
  • Nel caso l'Amministrazione sospenda un rimborso e successivamente lo annulli in autotutela e liquidi l'importo, la controversia può essere dichiarata estinta; tuttavia i giudici possono comunque valutare le ragioni di merito ai fini delle spese (soccombenza virtuale).

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