Cassazione Civile, Sentenza n. 16778/2021 del 15/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per imposta erariale (accisa) sull'energia elettrica relativo al periodo 1/1/2004 - 31/12/2008. L'Agenzia delle dogane sostiene che CARGEST dovesse essere qualificata come "venditore" di energia elettrica e quindi soggetto passivo dell'accisa; la società contribuente ha invece sostenuto e le Commissioni tributarie hanno ritenuto che CARGEST fosse consumatore finale, in quanto nell'area di sua pertinenza esercitava attività multiservizi per terzi e l'erogazione di energia era solo uno dei servizi forniti, perciò la fornitura non costituiva una rivendita soggetta all'imposta.
La decisione
Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è stato ammesso e poi rigettato sul merito. La Corte ha ritenuto preliminarmente tempestive le riprese di notifica compiute dall'Agenzia e infondate le eccezioni di inammissibilità. Sul merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui il soggetto passivo dell'accisa sull'energia elettrica è il produttore ovvero il fatturante in rivendita che emette fattura al consumatore finale; gli intermediari che forniscono servizi multiservizio e non effettuano fatturazione come venditori di energia restano soggetti di rilevanza privatistica e non tributaria. Ne consegue che la pretesa erariale nei confronti di CARGEST è infondata e il ricorso dell'Agenzia va rigettato. La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, richiamando il consolidamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 53, comma 1 lett. a) b) c) e comma 4
art. 53, comma 1 lett. a) b) c) e comma 4
La norma individua il soggetto passivo dell'imposta sull'energia elettrica nella figura del venditore (chi fattura al consumatore finale); la Corte interpreta che tale nozione non si estende agli intermediari che non effettuano la fatturazione come venditori.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 2
Principio generale secondo cui l'obbligazione d'accisa sorge alla fabbricazione o importazione, mentre l'esigibilità è sospensivamente collegata all'immissione in consumo, coerente con la capacità contributiva.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 52
Specifica disciplina per l'imposta di fabbricazione dell'energia elettrica, confermando il presupposto impositivo nella produzione e la condizione di esigibilità nell'immissione in consumo.
d.lgs. 504/1995 (TUA), art. 54
Definizione di officina di produzione e i relativi riferimenti per l'equiparazione ai fabbricanti; la Corte evidenzia che l'equiparazione riguarda chi acquista per rivendere, non gli intermediari multiservizio.
d.lgs. 26/2007
d.lgs. 26/2007 (novellazione)
La modifica non ha sostanzialmente mutato i presupposti e il modulo attuativo del tributo: la fatturazione al consumatore finale rimane elemento determinante per individuare il soggetto passivo.
d.lgs. 48/2010
Richiamato per puntualizzare che le disposizioni di art. 2 vanno lette nella versione antecedente alle modifiche non applicabili al caso di specie.
Direttiva 2003/96/CE
Supporto di diritto unionale al principio che la tassazione deve essere coerente con la capacità contributiva e l'immissione in consumo come momento economico rilevante.
Direttiva 2008/118/CE
Riferimento al quadro europeo delle accise confermante l'impostazione interpretativa seguita dalla Corte.
Corte di Giustizia, C-31/17 (Cristal Union)
Giurisprudenza comunitaria che conferma l'interpretazione sull'esigibilità collegata alla immissione in consumo e sul perimetro del soggetto passivo.
Cass. Sez. U., sent. n. 14594/2016
sent. n. 14594 del 15/07/2016
Principio relativo alla tempestività delle riprese di notifica: se la prima notifica fallisce per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza ritardo la procedura e completarla entro un termine pari alla metà di quelli previsti dall'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di eccezionali esigenze.
Cass. n. 2195/2019
Richiamata per il caso del "doppio tentativo" infruttuoso di notifica e per confermare la linea sulla tempestività delle riprese.
Cass. n. 10684/2020, 14550/2020, 15712/2020
sent. nn. 10684/2020, 14550/2020, 15712/2020
Giurisprudenza di legittimità che ha ribadito la configurazione dell'accisa come tributata alla produzione/immissione e la non estensione della qualifica di soggetto passivo agli intermediari che non fatturano come venditori.
Cass. Sez. U. n. 33687/2018
Riferimento alla scelta legislativa di garantire un controllo accentrato sui produttori/venditori di energia, confermando la logica del sistema di imposizione.
Corte Costituzionale, sent. nn. 115/2010 e 185/2011
C. cost. nn. 115/2010, 185/2011
Richiamate per confermare la coerenza costituzionale della disciplina in relazione al principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- Il soggetto passivo dell'accisa sull'energia elettrica è il produttore o il venditore che fattura direttamente al consumatore finale; gli intermediari che forniscono energia nell'ambito di contratti multiservizio senza fatturare come venditori non acquisiscono la qualifica di 'venditore' ai fini tributari.
- L'esigibilità dell'accisa è collegata all'immissione in consumo (o alla fatturazione al consumatore finale) e non al mero passaggio materiale dell'energia tra soggetti nell'ambito di rapporti privatistici.
- I rapporti tra produttore/venditore e terzi che risultano essere cessioni intermedie hanno rilevanza prevalentemente privatistica e non determinano automaticamente rapporti di natura tributaria con l'amministrazione finanziaria.
- In caso di notifiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante, il notificante deve riattivare immediatamente la procedura e completarla entro il termine indicato dalla giurisprudenza (metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali.
- Se la giurisprudenza consolidata favorevole alla parte resistente è evidente, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta anche in sede di Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16779/2021 del 15/06/2021
- Sentenza civile · 15 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16890/2021 del 15/06/2021
- Sentenza civile · 15 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16891/2021 del 15/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16742/2021 del 14/06/2021
- Sentenza civile · 14 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16743/2021 del 14/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →