Cassazione Civile, Ordinanza n. 11410/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione tariffaria professionale stipulata nel 2013 tra una compagnia assicurativa e un avvocato, che secondo la società era stata sottoscritta per conto di uno studio associato e sostituiva un precedente accordo del 2007. La compagnia chiedeva l'accertamento della piena validità ed efficacia della convenzione del 2013 nei confronti dello studio, o in subordine l'annullamento per errore sul contraente e la conferma della convenzione precedente. Lo studio e l'avvocato eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che la clausola di foro esclusivo non era stata specificamente sottoscritta, e nel merito chiedevano l'annullamento della convenzione per dolo e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva ritenuto valida la clausola di foro esclusivo e vincolante la convenzione anche per lo studio professionale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione delle norme sulla clausola vessatoria e sulla disciplina speciale dell'art. 13-bis L. 247/2012, assumendo che la clausola di foro esclusivo dovesse essere specificamente approvata per iscritto e che mancasse una vera trattativa; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza e sulla prova della procura, sostenendo che, essendo il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, non si poteva desumere per presunzioni che l'avvocato avesse stipulato in nome dello studio senza prova scritta del potere rappresentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la clausola di deroga della competenza territoriale con foro esclusivo, inserita in un modulo predisposto unilateralmente dalla compagnia e destinato a regolare una serie indeterminata di rapporti professionali, avesse natura vessatoria e richiedesse specifica approvazione per iscritto. Ha escluso che fosse sufficiente la sola lettura o approvazione del testo contrattuale, in mancanza di prova di una trattativa specifica sulla clausola del foro. Ha inoltre ritenuto non applicabile retroattivamente la presunzione di unilateralità introdotta dall'art. 13-bis L. 247/2012. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha dichiarato la competenza, in via alternativa, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o del Tribunale di Napoli, rimettendo la causa a uno di tali giudici per la riassunzione e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 13-bis L. 247/2012
La presunzione di predisposizione unilaterale delle convenzioni tariffarie da parte delle imprese non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica al caso esaminato.
art. 38, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di competenza territoriale e clausola di foro esclusivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e dell'istruttoria sulla validità della clausola.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al prudente apprezzamento delle prove.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di autonomia contrattuale e struttura della convenzione.
art. 1341 c.c.
La clausola di deroga della competenza territoriale, se predisposta unilateralmente e inserita in condizioni generali, è vessatoria e richiede specifica approvazione per iscritto.
art. 1342 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso e nel ragionamento sulla predisposizione unilaterale del modulo contrattuale.
art. 1343 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 1388 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di rappresentanza.
art. 1399 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di ratifica e spendita del nome.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla validità della clausola contrattuale.
art. 1421 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla rilevabilità d'ufficio delle nullità.
art. 1431 c.c.
Richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale come norma invocata sulla necessità di sottoscrizione specifica della clausola di foro esclusivo.
art. 2233 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di compensi professionali e forma del rapporto.
art. 2721 c.c.
Richiamato nel secondo motivo a proposito dei limiti alla prova testimoniale di patti soggetti a forma scritta.
art. 2722 c.c.
Richiamato nel secondo motivo a proposito dei limiti alla prova per testi contro il contenuto del documento.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo a proposito dell'uso delle presunzioni.
D.Lgs. 28/2010
Richiamato perché la convenzione includeva anche l'assistenza nei procedimenti di mediazione conciliativa.
Massime di principio
- La clausola con cui un contratto predisposto unilateralmente deroga la competenza territoriale indicando un foro esclusivo non coincidente con quelli legali ha natura vessatoria e, salvo prova di una specifica trattativa sulla clausola, deve essere approvata per iscritto separatamente.
- La semplice lettura o sottoscrizione del testo contrattuale non basta a rendere efficace la clausola vessatoria se non è provata una negoziazione effettiva avente ad oggetto proprio quella clausola.
- La disciplina speciale che presume unilateralmente predisposte le convenzioni tariffarie stipulate da imprese non si applica retroattivamente ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Quando la clausola di foro esclusivo è inefficace, la causa può essere proposta davanti ai fori territorialmente competenti secondo le regole ordinarie e la scelta, tra quelli alternativamente competenti, spetta alla parte attrice o alla parte che deve riassumere il giudizio.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione sulla questione di competenza, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongono la decisione sul merito o sulla rappresentanza.
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