Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2026 del 24/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tre gruppi di reati già definiti con sentenze diverse: una sentenza del Tribunale di Bergamo del 2019 per bancarotta fraudolenta in qualità di rappresentante di una società; una sentenza del Tribunale di Bergamo del 2023 per reati tributari ex art. 5 d.lgs. 74/2000, in qualità di amministratore di fatto e di diritto di altra società; una sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2025 per sottrazione di libri e scritture contabili e occultamento di scritture al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Nel ricorso si deduceva travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato la sostanziale contemporaneità delle condotte tra il 2014 e il 2017, la loro contiguità e omogeneità, la loro riconducibilità a un unico disegno criminoso iniziato con la gestione della LSC e proseguito con la Merek, nonché i rapporti commerciali tra le due società, desumibili da una testimonianza resa in altro processo. Il ricorrente affermava quindi che tutti i reati attinenti alla gestione societaria e fiscale avrebbero dovuto essere unificati sotto il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha reputato adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata, valorizzante la distanza cronologica tra i reati e l'eterogeneità delle società coinvolte, e ha ribadito che la continuazione richiede la prova che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Ha rilevato che il ricorso si limitava a richiamare in modo generico un frammento di deposizione testimoniale, senza offrire elementi specifici idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria. Conseguentemente ha confermato il rigetto della richiesta di continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 legge fallim.
Richiamato come norma di riferimento per uno dei reati oggetto di precedente sentenza di condanna, nel contesto della richiesta di continuazione.
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato come norma che punisce uno dei reati tributari oggetto di precedente sentenza di condanna, rilevante ai fini della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per porre le spese processuali a carico del ricorrente soccombente.
Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
La valutazione dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione inadeguata.
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
La continuazione richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori e della preordinazione, al momento del primo reato, dei successivi almeno nelle loro linee essenziali.
Sez. 1, n. 15955 dell'8/1/2016, P.M. in proc. Eloumari
L'unicità del disegno criminoso non coincide con un generico programma di vita delinquenziale, ma con la prefigurazione di reati determinati nelle loro coordinate essenziali.
Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023, El Ayari
In sede esecutiva il condannato ha l'onere di indicare specifici elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
La mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non bastano a dimostrare la continuazione, potendo indicare solo abitualità criminosa o scelte di vita delinquenziale.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o motivazione inadeguata.
- Il riconoscimento della continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente che i fatti siano omogenei o temporalmente vicini.
- La mera identità del bene giuridico tutelato, la contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato non sono di per sé indicatori decisivi di continuazione, potendo essere compatibili con abitualità criminosa.
- Quando il giudice dell'esecuzione evidenzia elementi contrari alla continuazione, incombe sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria.
- A fronte di una motivazione che valorizzi distanza temporale ed eterogeneità delle condotte o delle strutture societarie coinvolte, non è sufficiente un richiamo generico a rapporti commerciali o a deposizioni testimoniali non circostanziate per ottenere il riconoscimento della continuazione.
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