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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 6 dicembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-FR/L/N/2025/102133 dell’8 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202600178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 dicembre 2025 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata l'8 maggio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato, in sede di prima delibazione, rilevanti elementi di fumus boni iuris in ragione della laconicità e genericità della motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del diniego. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, in considerazione degli effetti gravemente pregiudizievoli del provvedimento sulla sfera giuridica del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di Frosinone di riesaminare la posizione del ricorrente in tempo utile per l'udienza pubblica fissata per il 27 maggio 2026, nella quale sarà trattato il merito del ricorso. La misura è stata adottata perché il diniego presenta, alla sommaria cognizione cautelare, una motivazione lacunosa e generica e perché sussiste un pregiudizio grave derivante dall'efficacia dell'atto. Il Tribunale ha posto a carico della Prefettura le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il merito non è stato definito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha disposto il riesame dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione lacunosa e generica di un provvedimento amministrativo può integrare un rilevante elemento di fumus boni iuris ai fini della sospensione dell'efficacia dell'atto, senza che ciò comporti la definizione del merito.
  • Quando l'efficacia del provvedimento impugnato produce effetti gravemente pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario, sussiste il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, imponendo all'amministrazione di rivalutare la posizione dell'interessato entro un termine compatibile con la successiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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