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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01512/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non rientra tra i motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostanzialmente censurando la sentenza di patteggiamento per non avere escluso la presenza di cause ostative al proscioglimento. La Corte rileva tuttavia che, nel rito ex art. 444 c.p.p., l'impugnazione della sentenza è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto, invece, esula da tali limiti perché in realtà investe un vizio di motivazione e tende a rimettere in discussione la valutazione della colpevolezza e degli elementi circostanziali, profili ai quali l'imputato, scegliendo il patteggiamento, rinuncia implicitamente.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro della verifica sull'eventuale presenza di cause di proscioglimento, la cui mancata applicazione non può essere dedotta con il motivo proposto contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    base per la declaratoria di immediata inammissibilità del ricorso e per le conseguenze economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei limiti delle violazioni di legge espressamente consentite dalla disciplina speciale.
  • Non è deducibile, contro il patteggiamento, un motivo che sostanzialmente contesti la motivazione della decisione o la mancata valutazione di cause di proscioglimento oltre i limiti del controllo consentito.
  • La scelta del rito speciale comporta una rinuncia implicita a contestare in cassazione la colpevolezza e gli elementi circostanziali del reato, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso è immediatamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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