Ordinanza n. 350/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Tra i motivi ha dedotto il difetto di istruttoria, contestando l'affermazione dell'amministrazione secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi dell'assunzione, in quanto il reddito imponibile o il fatturato avrebbe dovuto essere almeno pari a 30.000 euro annui. La difesa ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe svolto una valutazione concreta dell'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, limitandosi a una valutazione generale riferita a numerose domande contestuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che il ricorso apparisse fondato nella parte relativa al difetto di istruttoria, poiché il provvedimento sembrava fondarsi su una valutazione generale dell'incapacità reddituale della società, senza un esame concreto della sua capacità di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore. Da una prima analisi del bilancio relativo all'esercizio 2024 emergevano ricavi e utile netto tali da poter giustificare l'ulteriore costo dell'assunzione di altri lavoratori. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza sostituendo la valutazione generale, posta a base del rigetto in blocco di numerose domande, con una valutazione individuale e adeguatamente ancorata ai dati di bilancio prodotti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel rischio di allontanamento definitivo del cittadino straniero dal territorio nazionale, ove legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro. La cautela è stata concessa entro tali limiti, con rinvio della prosecuzione dell'incidente cautelare alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella verifica della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, l'amministrazione non può arrestarsi a una valutazione generale riferita indistintamente a una pluralità di domande, ma deve esaminare concretamente la capacità dell'impresa di sostenere il costo dell'assunzione del singolo lavoratore.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve essere adeguatamente ancorata ai dati contabili disponibili, inclusi ricavi e utile netto risultanti dal bilancio, e non può prescindere dall'esame individualizzato della situazione aziendale.
- In sede cautelare, il rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro integra un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora, quando sussista anche un apprezzabile fumus di illegittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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