Cassazione Civile, Ordinanza n. 00700/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto alla società il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, in relazione a operazioni ritenute inserite in una frode carosello/evasione posta in essere dal fornitore. Secondo l’Ufficio, la contribuente aveva partecipato dolosamente o quanto meno colposamente al meccanismo fraudolento, oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che le operazioni si inserivano in un’evasione dell’imposta. La CTR aveva invece annullato l’atto ritenendo non provata la consapevolezza della frode da parte della società. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 19, comma 1, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva trascurato una serie di circostanze fattuali idonee, valutate unitariamente, a dimostrare la partecipazione della contribuente al meccanismo frodatorio. Con il secondo motivo lamenta, in via subordinata, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con particolare riguardo al collegamento societario, al controllo tra le società coinvolte e ad altri elementi indiziari utili a provare la conoscibilità della frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del materiale probatorio. Il giudice di rinvio dovrà valutare complessivamente e in modo incrociato gli indizi addotti dall’Amministrazione per stabilire se la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere che le operazioni poste a fondamento della detrazione IVA si inserivano in un’evasione d’imposta. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che il vizio non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie sono state espressamente valorizzate.
artt. 19, comma 1, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972
sono le norme IVA poste a base del diritto alla detrazione e dell’accertamento contestato, la cui applicazione va verificata alla luce della partecipazione o consapevolezza della frode.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova nella dimostrazione dei presupposti della pretesa tributaria e della prova contraria del contribuente.
art. 2729 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che gravità, precisione e concordanza devono emergere dalla valutazione complessiva degli indizi, non atomisticamente.
L. n. 130/2022
è richiamata per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
Massime di principio
- Nella materia delle frodi IVA, la prova della partecipazione o della consapevolezza del cessionario/committente non può essere frammentata in singoli indizi isolati: il giudice deve valutare il compendio probatorio nel suo insieme e verificare se, dal quadro complessivo, emerga la presunzione semplice che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’evasione.
- Il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni va apprezzato con giudizio globale e non atomistico; ciascun indizio può essere di per sé insufficiente, ma può acquistare valore in combinazione con gli altri.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche quando la sentenza non dia conto di tutte le prove o di tutti gli elementi istruttori.
- In presenza di rapporti di collegamento o controllo societario, il giudice deve verificare in concreto se tali elementi, unitamente ad altri dati documentali e fattuali, consentano di inferire la conoscenza o conoscibilità della frode; non è sufficiente svalutare separatamente ogni elemento senza un esame incrociato.
- Quando l’Amministrazione deduce l’inserimento dell’operazione in una frode fiscale, spetta al giudice del rinvio riesaminare il materiale probatorio alla luce del canone della diligenza esigibile dal contribuente per stabilire se la detrazione IVA debba essere riconosciuta o negata.
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