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Ordinanza

Ordinanza n. 15/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) dell’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata ai sensi dell’art. 100 L.P. n. 9/2018 dalla Sindaca di Scena in data 20.6.2024 sub n. 2024-23, limitatamente alla seguente prescrizione: “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non devono essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione GP n. 567/2023”, 2) del permesso di costruire in sanatoria n. 2024-28 rilasciato dalla Sindaca di Scena in data 21.6.2024 sub n. 2024-28, limitatamente alla seguente prescrizione: “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non possono più essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione Giunta provinciale n. 567/2023”, 3) se e per quanto occorrer debba, della presupposta comunicazione interlocutoria della Sindaca dd. 11.4.2024 prot. n. 9966, limitatamente alle seguenti precisazioni: “bei einer zukünftigen Bautätigkeit, einschlieβlich eines Variante Projektes, ist im Landwirtschaftsgebiet eine Erhöhung dieser Parameter -mehr überbaute Fläche und/oder mehr Versiegelung der freien Flächen – nicht mehr mӧglich und folglich nicht mehr zulässig und strikt zu vermeiden”, e “im Landschaftsgebiet dürfen zukünftig die überbaute Fläche und die versiegelten Freiflächen für die Anwendung von Art. 8, Beschluss LR Nr. 567/2023 nicht mehr erhöht werden”, 4) della comunicazione della Sindaca, pervenuta il 21.8.2024 ai sensi dell’art. 77, comma 5, L.P. n. 9/2018, relativa alla SCIA - Bauakt: 2019/4613/13 SUAP n. 00850060211-30072024-1750, limitatamente alla seguente prescrizione: “Der Text auf Seite 2 ‘Die spezifischen Vorschriften der Baugenehmigung zur nachtrӓglichen Legalisierung Nr. 2024-28 und der landschaftsrechtlichen Genehmigung Nr. 2024-23 werden von uns nicht geteilt’ ist ersatzlos zu entfernen. Die spezifischen Vorschriften der Baugenehmigung Nr. 2024-28 und der landschaftsrechtlichen Genehmigung Nr. 2024-23 können durch diese zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns nicht aufgehoben werden, die zudem die Tätigkeiten und Maβnahmen deklariert werden, für die keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Die spezifischen Vorschriften bleiben in jeden Fall in vollem Umfang in Kraft und gelten als angenommen (siehe Mitteilung Prot. 9966 vom 11.04.2024), und gegen die Auflage hätten, wie in den Genehmigungen angegeben, Rechtsmittel eingelegt werden können”; - in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta rilevante la nota dei ricorrenti dd. 26.3.2024 (cfr. i punti 22 e 23 della narrativa in fatto) e così stabilita la legittimità dei provvedimenti impugnati 1) - 4) sulla base della stessa, e /o che per effetto di essa in futuro ai ricorrenti sarebbe inibito un ampliamento della struttura ricettiva nel verde agricolo, per l’accertamento ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. e/o in giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che nei rapporti con i ricorrenti il Comune di Scena ha violato le norme generali di lealtà e correttezza e ha leso l’affidamento su di esso riposto, tenendo un comportamento non corretto e in violazione degli obblighi di trasparenza e diligenza, così provocando un danno pari ad € 574.323,75, e per la conseguente condanna del Comune di Scena, in persona del Sindaco in carica pro tempore, al pagamento di detto importo in favore delle ricorrenti, oltre ad interessi legali dal momento della pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento, nonché - sempre in via principale: per l’annullamento 5) della comunicazione della Sindaca dd. 6.6.2024 ad oggetto “Betriff: BVH-Schwefelbad – Landschaftsrechtliche Genehmigung im Nachhinein – Schätzung der Geldbuße”, limitatamente alla parte in cui ha stabilito i criteri per la stima della sanzione pecuniaria di cui all’art. 99 L.P. n. 9/2018 e D.P.P. n. 7/2021 come segue: “Die Berechnung muss anhand folgender Kriterien und Überlegungen erfolgen: - auf der Grundlage der amtlichen Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten 2024 und dem daraus errechneten durchschnittlichen Kubikmeterpreis für Hotelbau. Laut einer Berechnung des von der Gemeinde mit der Überprüfung beauftragten Technikers zwischen 650-750 €/m3 bzw. 30% davon für verbaute Flächen z.B. Terrassen”, 6) della richiesta di pagamento da parte del Comune di € 412.442,92- a titolo di sanzione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 100 L.P. n. 9/2018, e per l’accertamento in giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., che l’importo dovuto dai ricorrenti a titolo di sanzione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma di cui al provvedimento sub 2) corrisponde ad € 130.473,89, come già stimato da tecnico abilitato con perizia asseverata prodotta al Comune in data 29.5.2024, e con conseguente condanna del Comune di Scena, in persona del Sindaco in carica pro tempore, alla restituzione in loro favore della differenza, pari all’importo di € 281.960,03, oltre ad interessi legali su tale somma dal dì del pagamento al dì di restituzione e salva miglior quantificazione in sede giudiziale; per l’annullamento quanto ai motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22.11.2024: 7) della comunicazione della Sindaca di Scena dd. 3.10.2024 prot. n. 19350, pervenuta in pari data, ad oggetto “Mitteilung wegen nicht erfolgter Anpassung der Dokumente der ZemeT/des Prjektes an die geltenden Bestimmungen – Streichung eines Textes des technischen Berichtes von Amts wegen”, resa in pratica edilizia n. 2019/4613/13 Kennnummer 00850060211-30072024-1750;

Giustizia amministrativa202400222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Prescrizioni contenute in autorizzazioni paesaggistica ed edilizia postume, comunicazioni comunali relative a una SCIA e determinazione della sanzione paesaggistica, nonché atto di rettifica d’ufficio della documentazione progettuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti e una persona fisica hanno impugnato prescrizioni inserite nell’autorizzazione paesaggistica postuma e nel permesso di costruire in sanatoria, con le quali si vietava per il futuro l’aumento della superficie coperta e delle aree pertinenziali aperte e impermeabilizzate nel verde agricolo. Sono state contestate anche comunicazioni comunali che ribadivano l’efficacia di tali prescrizioni e imponevano la rimozione di una frase dalla documentazione relativa a una SCIA. In via subordinata è stato chiesto l’accertamento della violazione, da parte del Comune, degli obblighi di lealtà, correttezza, trasparenza e diligenza e la condanna al risarcimento di € 574.323,75 per lesione dell’affidamento. È stata inoltre impugnata la determinazione dei criteri di calcolo della sanzione pecuniaria collegata all’autorizzazione paesaggistica postuma e la richiesta di pagamento di € 412.442,92, chiedendo l’accertamento che la somma dovuta fosse pari a € 130.473,89 e la restituzione della differenza. Con motivi aggiunti è stata impugnata una comunicazione comunale di cancellazione d’ufficio di una parte del testo della relazione tecnica nella pratica edilizia.

La decisione

Il giudizio non è stato definito nel merito. Richiamando una precedente ordinanza collegiale, il giudice ha dato atto che è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il profitto conseguito dalle ricorrenti mediante la trasgressione oggetto dell’autorizzazione paesaggistica postuma. Poiché il CTU ha chiesto una proroga, anche in ragione della mancata disponibilità di documentazione necessaria agli approfondimenti, il giudice ha accolto la richiesta e ha fissato nuovi termini: 30 giugno 2026 per l’invio della bozza integrativa alle parti, 31 luglio 2026 per le osservazioni delle parti e 30 settembre 2026 per il deposito della relazione integrativa finale. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Sono stati quindi disposti incombenti istruttori e il rinvio della decisione finale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 100 L.P. n. 9/2018

    Richiamato quale base dell’autorizzazione paesaggistica postuma e della relativa sanzione.

  • art. 99 L.P. n. 9/2018

    Richiamato in relazione alla sanzione pecuniaria connessa all’autorizzazione paesaggistica postuma.

  • D.P.P. n. 7/2021

    Richiamato insieme alla normativa provinciale per la determinazione della sanzione pecuniaria.

  • art. 7 c.p.a.

    Indicato quale base della domanda di accertamento proposta in via subordinata.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della prospettata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande patrimoniali.

  • art. 77, comma 5, L.P. n. 9/2018

    Richiamato con riferimento alla comunicazione comunale relativa alla SCIA.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione di una sanzione amministrativa dipende dall’accertamento di fatti tecnici o economici rilevanti, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire gli elementi necessari alla decisione.
  • La richiesta di proroga dei termini assegnati al consulente tecnico d’ufficio può essere accolta quando sia adeguatamente giustificata da difficoltà organizzative e dalla mancata disponibilità di documentazione necessaria per lo svolgimento degli approfondimenti peritali.
  • La disposizione di una consulenza tecnica integrativa e il differimento dell’udienza di merito costituiscono misure istruttorie interlocutorie e non comportano una decisione sulle domande di annullamento, accertamento o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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