Cassazione Civile, Ordinanza n. 14378/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una società immobiliare e il suo amministratore erano stati convenuti da più acquirenti di unità immobiliari per il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti costruttivi riscontrati sugli immobili acquistati. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, qualificando la responsabilità nell'alveo dell'art. 1669 c.c., e aveva inoltre accolto in parte la domanda di manleva verso il progettista/direttore dei lavori e alcune imprese esecutrici. In appello, il soccombente principale contestava, da un lato, l'inquadramento giuridico della domanda e, soprattutto, la ripartizione interna delle responsabilità: assumeva che la Corte territoriale avesse attribuito l'evento dannoso in modo contraddittorio al solo progettista, ma avesse poi limitato la manleva a suo carico al 50% senza spiegare perché l'altra metà fosse posta a carico dell'immobiliare; deduceva inoltre violazione dell'art. 2055 c.c. per mancata corretta graduazione delle colpe e per omessa considerazione dell'apporto causale dell'immobiliare rispetto ai difetti. La Cassazione ha ritenuto fondate entrambe le censure, osservando che, una volta qualificata la pretesa come risarcitoria ex art. 1669 c.c., il giudice del merito doveva spiegare in concreto la causa del danno e motivare la ripartizione delle quote tra i coobbligati, non potendosi applicare automaticamente il criterio della parità delle colpe se era possibile accertare diversamente gli apporti causali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai rapporti processuali tra il ricorrente e gli eredi del progettista/direttore dei lavori, e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata annullata solo nella parte relativa alla manleva e alla ripartizione del 50% della responsabilità, perché la motivazione sulla graduazione delle quote e sull'apporto causale dei soggetti coinvolti è stata ritenuta carente.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza per asserita mancanza o apparenza di motivazione
art. 360 c.p.c.
utilizzato per veicolare rispettivamente il vizio di violazione di legge e quello di nullità della sentenza
art. 1494 c.c.
richiamato solo nel pregresso motivo di appello per contestare l'inquadramento della domanda, poi ritenuto superato dalla qualificazione ex art. 1669 c.c.
art. 1668 c.c.
citato insieme agli artt. 1669 e 2043 c.c. nel motivo di appello sulla responsabilità e sulla manleva nei confronti dell'impresa esecutrice
art. 1669 c.c.
considerato il corretto titolo della responsabilità per gravi difetti dell'edificio e base della domanda risarcitoria verso venditore/costruttore e soggetti coinvolti
art. 2043 c.c.
richiamato nel motivo di appello come norma generale sulla responsabilità aquiliana, in connessione con il danno da difetti costruttivi
art. 2055 c.c.
la Corte afferma che, in presenza di più autori del danno, il giudice deve accertare e motivare le rispettive quote causali; il criterio della parità delle colpe è solo sussidiario e opera quando non sia possibile provare diversamente gli apporti causali
art. 1292 c.c.
richiamato per fondare il principio della solidarietà passiva tra i coobbligati responsabili del danno
art. 41 c.p.
evocato in funzione di integrazione del criterio causale dell'art. 2055 c.c., nel senso della causalità materiale
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base della trattazione in camera di consiglio del ricorso
Cass., Sez. U., 20/06/2017, n. 15279
richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione del coobbligato che voglia sostenere la responsabilità anche di altri o diversa misura della colpa presuppone la rituale proposizione della domanda di rivalsa nel merito
Cass., Sez. U., 27/04/2022, n. 13143
richiamata per affermare che la solidarietà ex art. 2055 c.c. presuppone l'imputabilità del fatto dannoso a più persone e l'accertamento del nesso causale caso per caso
Cass., ord. 22672/2017
richiamata per il principio secondo cui il criterio della parità delle colpe opera solo nel dubbio oggettivo e reale, quando non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali
Cass., Sez. II, 27/08/2012, n. 14650
richiamata per l'estensibilità dell'art. 2055 c.c. anche a ipotesi in cui uno degli autori del danno risponda a titolo contrattuale
Cass., Sez. II, 23/07/2013, n. 17874
richiamata a sostegno dell'estensione dell'art. 2055 c.c. alla responsabilità contrattuale
Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 12995
richiamata a sostegno dell'estensione dell'art. 2055 c.c. alla responsabilità contrattuale
Massime di principio
- Nei rapporti tra più soggetti potenzialmente responsabili del medesimo danno, il giudice che accolga una domanda di rivalsa o manleva deve accertare e motivare in modo specifico gli apporti causali di ciascuno, non essendo sufficiente una ripartizione meramente equitativa o apodittica.
- L'art. 2055 c.c. opera anche quando i concorrenti autori del danno rispondano per titoli diversi, contrattuale ed extracontrattuale, poiché rileva l'unicità del fatto dannoso rispetto al danneggiato.
- Il criterio della presunzione di pari responsabilità tra coobbligati è sussidiario e può essere applicato solo se non sia possibile provare in concreto la diversa misura delle colpe o degli apporti causali; se invece tali apporti sono accertabili, il giudice deve graduarli.
- Nelle controversie da gravi difetti dell'edificio, una volta ricondotta la pretesa nell'ambito dell'art. 1669 c.c., la decisione sulla responsabilità interna tra costruttore, venditore, progettista e direttore dei lavori richiede un effettivo scrutinio della causalità materiale del difetto e non può arrestarsi a formule generiche.
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