Sentenza n. 939/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e condannato il Ministero all’erogazione di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, relativamente a cinque anni scolastici, con conseguente obbligo del Ministero di accreditare complessivamente € 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 luglio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio relativo all’attivazione della Carta. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante l’azione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; il titolo è stato notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione secondo le modalità richiamate dall’art. 479 c.p.c.; è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed è stato dimostrato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e accreditandovi € 2.500,00. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione, anche alla luce della modifica richiamata dal d.lgs. n. 149/2022.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
Esclude la necessità della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali ai fini della loro efficacia esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso senza adempimento.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha comprovato la definitività del titolo posto a fondamento dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; nel caso concreto il giudicato ne ha riconosciuto l’attribuzione per cinque anni scolastici.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando il giudicato impone all’Amministrazione uno specifico obbligo di facere o di pagamento.
- Ai fini dell’ottemperanza occorre dimostrare l’esistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Il commissario ad acta deve adottare tutte le misure necessarie a rendere possibile l’adempimento, comprese, ove occorra, le operazioni di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
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