Ordinanza n. 1710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti e le valutazioni tecnico-discrezionali relativi all'affidamento di un servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operatore economico ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Marche, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e la concessione della tutela cautelare contro i provvedimenti della Regione Marche e degli organi operanti quale soggetto aggregatore e stazione unica appaltante. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nell'appello, ma risulta che la contestazione riguardava i provvedimenti impugnati e le valutazioni tecnico-discrezionali poste a monte dell'affidamento del servizio. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda secondo il criterio sommario proprio della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, allo stato dell'esame sommario, i provvedimenti impugnati e le valutazioni tecnico-discrezionali non presentassero macroscopici vizi sintomatici di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Ha inoltre ritenuto prevalente, nella fase cautelare, l'interesse dell'Amministrazione a procedere all'affidamento del servizio rispetto all'interesse dell'appellante. Il pregiudizio dell'appellante è stato considerato comunque suscettibile di ristoro in forma specifica o, in alternativa, per equivalente pecuniario in caso di eventuale accoglimento dell'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione non conduce alla concessione della misura in assenza di macroscopici vizi sintomatici di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Quando l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione dell'affidamento di un servizio prevale, allo stato della cognizione cautelare, sull'interesse del concorrente, la tutela cautelare può essere negata se il pregiudizio allegato è suscettibile di ristoro in forma specifica o per equivalente in caso di successivo accoglimento nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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