Sentenza n. 226/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.15 del 23 dicembre 2014 di demolizione di opere realizzate senza il titolo abilitativo edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 15 del 23 dicembre 2014, relativa a un manufatto principale adibito ad abitazione, a una struttura accessoria e alle opere di livellamento del terreno mediante muri di contenimento. Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni dell’ordine demolitorio, anche in considerazione della possibile sanabilità degli abusi. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria, contestando che non sarebbe stato svolto un accertamento in contraddittorio sulla corrispondenza tra lo stato dei luoghi e il verbale di ispezione dei Carabinieri posto a fondamento dell’ordinanza. È stata altresì prospettata la carenza degli elementi essenziali del provvedimento. Le opere insistevano in area agricola vincolata sotto il profilo paesaggistico e risultavano realizzate in assenza di titolo edilizio e paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, affermando che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità né deve compiere una comparazione tra interesse pubblico alla repressione dell’abuso e interesse privato alla conservazione dell’opera. È sufficiente la descrizione delle opere abusive e dei relativi presupposti di fatto, idonea a ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione; nel caso concreto tale obbligo risultava assolto. Il decorso del tempo non fa sorgere un legittimo affidamento del proprietario e non impone una motivazione rafforzata. Il giudice ha inoltre escluso che la dedotta possibile sanabilità impedisse l’adozione o l’esecuzione dell’ordine demolitorio, rilevando che non risultava presentata alcuna istanza di sanatoria. Ha considerato le opere, per dimensioni, struttura e incidenza sul territorio, riconducibili a un intervento di nuova costruzione subordinato a permesso di costruire. La collocazione in area paesaggisticamente vincolata e l’assenza anche del titolo paesaggistico sono state ritenute ulteriormente decisive: ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, in presenza di interventi edilizi sine titulo in area vincolata, l’amministrazione è tenuta ad adottare la sanzione demolitoria, anche quando l’intervento non richieda, sotto il solo profilo edilizio, un permesso di costruire. Le opere realizzate costituivano una rilevante alterazione dello stato dei luoghi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta poiché, nell’ordinanza di demolizione, la motivazione è sufficientemente integrata dalla descrizione delle opere abusive e dei presupposti di fatto che consentono di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le opere, per dimensioni e caratteristiche, sono state ricondotte a un intervento di nuova costruzione subordinato a permesso di costruire.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di opere edilizie sine titulo impone all’amministrazione comunale l’adozione della sanzione demolitoria, anche se l’intervento fosse riconducibile, sotto il profilo edilizio, ad attività libera o a un regime autorizzatorio diverso dal permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la sanzione demolitoria applicabile agli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di permesso di costruire e, nel caso esaminato, richiamata quale misura dovuta per le opere abusive in area vincolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso: l’amministrazione non deve svolgere una specifica comparazione tra l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso e l’interesse privato alla conservazione del manufatto.
- Per motivare adeguatamente un ordine di demolizione è sufficiente indicare e descrivere le opere abusive e i relativi presupposti di fatto in modo tale da rendere ricostruibile l’iter logico dell’amministrazione; non è necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non impedisce l’adozione della demolizione, né determina di per sé la formazione di un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell’opera.
- La sola prospettazione della sanabilità delle opere non impedisce l’adozione o l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione quando il privato non abbia presentato una specifica istanza di sanatoria.
- La realizzazione di opere edilizie sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico impone l’adozione della sanzione demolitoria ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, anche quando l’intervento sia eventualmente riconducibile, sotto il profilo edilizio, all’attività libera o a un regime autorizzatorio diverso dal permesso di costruire.
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