Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari per presunte violazioni delle prescrizioni del regime domiciliare (contatti con persone non conviventi, in particolare D'Agata Orazio e Di Mauro). La difesa deduceva vizio di motivazione invocando che la mera presenza di terzi non autorizzati non giustificava automaticamente l'aggravamento e che non era stata adeguatamente valutata né l'entità né la pericolosità degli incontri; inoltre contestava l'assenza di approfondimenti circa i precedenti degli interlocutori. In sede di Cassazione è stata anche rilevata l'irricevibilità di una memoria autografa trasmessa dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio sulla gravità delle violazioni e sull'adeguatezza della misura appartenga al giudice del merito e sia sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è carente o illogica. Il Collegio di merito aveva fornito motivazione ampia e coerente, rilevando ripetute violazioni (almeno due occasioni) del divieto di comunicare con persone non conviventi e incontri con soggetti pregiudicati senza giustificazione lavorativa. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile la memoria autografa per violazione dell'art. 613 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137/2020
consente la trattazione con contraddittorio cartolare nelle ipotesi indicate; la Corte dà atto di aver proceduto in tale forma
Codice di procedura penale
disciplina l'adozione e l'aggravamento delle misure cautelari personali; il giudice del merito valuta la gravità della violazione e può sostituire la misura se la condotta ne dimostra l'inadeguatezza rispetto alle esigenze cautelari
Codice di procedura penale
richiamato dalla difesa come limite alla motivazione automatica dell'aggravamento; la Corte rileva comunque che il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione applicabile alla fattispecie
Codice di procedura penale
a seguito della riforma (legge 23/6/2017, n.103, comma 63) le memorie in Cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale; memorie autografe della parte sono irricevibili
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
adempimenti a carico della cancelleria in esecuzione del dispositivo, richiamati nella pronuncia per le procedure conseguenti
Massime di principio
- Il giudizio sulla gravità delle violazioni delle prescrizioni cautelari e sull'adeguatezza della misura è riservato al giudice del merito; in Cassazione si sindaca solo la correttezza, la coerenza e la logicità della motivazione
- La mera presenza di terzi non necessariamente impedisce l'aggravamento: contatti ripetuti con persone pregiudicate o non giustificati possono dimostrare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e giustificare una misura più grave
- La difesa deve cercare di documentare e motivare la natura lecita degli incontri (es. comprovate esigenze lavorative o rapporti non rilevanti) per contrastare la valutazione di pericolosità del giudice di merito
- Le memorie in Cassazione devono essere predisposte da difensori iscritti all'albo speciale; atti autografi del ricorrente sono irricevibili e non influenzano il giudizio di legittimità
- Per ottenere la riforma di un provvedimento di aggravamento è essenziale dimostrare carenze nella motivazione del giudice di merito o illogicità evidente nella valutazione dei fatti
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