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Direttiva 2006/111

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006 , relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 80/723/CEE, fissando regole comuni per rendere trasparenti i flussi finanziari tra poteri pubblici e imprese pubbliche e, in alcuni casi, la struttura contabile interna di imprese con diritti speciali o esclusivi o incaricate di SIEG. L’obiettivo è consentire alla Commissione di controllare meglio il rispetto delle norme del trattato in materia di concorrenza e aiuti di Stato, distinguendo il ruolo dello Stato come autorità pubblica da quello di proprietario. La disciplina introduce definizioni, obblighi di contabilità separata, esclusioni quantitative e obblighi di notifica annuale per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero.

Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, e trasparenza finanziaria interna per talune imprese con diritti speciali o esclusivi o incaricate di servizi di interesse economico generale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per il tramite degli obblighi imposti agli Stati, alle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche, nonché alla struttura finanziaria e organizzativa di talune imprese soggette a contabilità separata. Rileva per tutte le autorità pubbliche, comprese quelle regionali e locali, e per le imprese pubbliche quando i poteri pubblici possono esercitare un’influenza dominante; include inoltre imprese con diritti speciali o esclusivi e imprese incaricate di servizi di interesse economico generale che svolgono anche altre attività. Sono previste esclusioni per attività o imprese con impatto non sensibile sugli scambi, per imprese sotto determinate soglie di fatturato o bilancio, per banche centrali, per taluni depositi di enti creditizi pubblici e per compensi SIEG determinati tramite procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria per un periodo appropriato.

Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche e trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese

La direttiva è una versione codificata della direttiva 80/723/CEE e mira a rendere trasparenti i rapporti finanziari tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché taluni assetti contabili interni di imprese che operano in regime di diritti speciali o esclusivi o che gestiscono servizi di interesse economico generale. Il presupposto è che la trasparenza sia necessaria per consentire un controllo effettivo sull’applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e aiuti di Stato, evitando discriminazioni tra imprese pubbliche e private.

Finalità e ratio della disciplina

La direttiva si fonda sull’esigenza di distinguere chiaramente il ruolo dello Stato come autorità pubblica da quello di proprietario o finanziatore di imprese. Il legislatore unionale ritiene che la complessità delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche renda difficoltoso accertare la compatibilità di eventuali aiuti con il mercato comune; per questo sono introdotti obblighi di evidenza, conservazione e comunicazione dei dati, con attenzione anche al segreto professionale.

Ambito soggettivo e definizioni

Ai fini della direttiva, per "poteri pubblici" si intendono tutte le autorità pubbliche, compresi Stato, amministrazioni regionali e locali ed altri enti territoriali. È "impresa pubblica" ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, partecipazione finanziaria o normativa applicabile. L’influenza dominante si presume quando i poteri pubblici detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, la maggioranza dei voti, oppure possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza.

Rientrano inoltre nella disciplina le imprese con diritti speciali o esclusivi e le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale che ricevano compensazioni e svolgano anche altre attività. La direttiva definisce anche i concetti di diritti esclusivi, diritti speciali e attività distinte, indicando che la distinzione deve avvenire tra attività soggette a privilegi pubblici o SIEG e ogni altra attività svolta dall’impresa.

Obblighi di trasparenza sulle relazioni finanziarie

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che risultino chiaramente: le assegnazioni di risorse pubbliche fatte direttamente alle imprese pubbliche, quelle effettuate indirettamente tramite imprese pubbliche o enti finanziari, e l’utilizzazione effettiva di tali risorse. L’obbligo riguarda dunque tanto il flusso in entrata quanto la destinazione concreta dei fondi.

L’articolo 3 specifica quali siano le relazioni finanziarie rilevanti: ripianamenti di perdite, conferimenti in capitale o dotazione, conferimenti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate, vantaggi derivanti da mancata percezione o mancata restituzione di crediti, rinuncia a una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate e compensazioni di oneri imposti dai poteri pubblici.

Contabilità separata per imprese con attività distinte

L’articolo 1, paragrafo 2, impone che, per le imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata, la struttura finanziaria e organizzativa emerga correttamente dalla contabilità, con evidenza dei costi e ricavi delle diverse attività e dei metodi di imputazione e attribuzione. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri devono imporre che i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati, che i costi e i ricavi siano ripartiti secondo principi di contabilità dei costi coerenti e obiettivamente giustificati, e che tali principi siano chiaramente definiti.

La regola si applica solo alle attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal trattato o da altre disposizioni settoriali dell’Unione.

Esclusioni e soglie quantitative

L’articolo 5 introduce esclusioni rilevanti sia per la trasparenza dei rapporti finanziari sia per la contabilità separata. Non si applicano gli obblighi alle imprese pubbliche per servizi che non incidono sensibilmente sugli scambi tra Stati membri, alle banche centrali, e agli enti creditizi pubblici per i depositi di fondi pubblici effettuati a normali condizioni di mercato.

Sono inoltre previste soglie economiche: per l’articolo 1, paragrafo 1, l’esclusione opera per le imprese pubbliche con fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di EUR nei due esercizi precedenti; per gli enti creditizi pubblici la soglia è un bilancio totale di 800 milioni di EUR. Per l’articolo 1, paragrafo 2, l’esclusione vale per le imprese con fatturato inferiore a 40 milioni di EUR, oppure bilancio totale di 800 milioni di EUR per gli enti creditizi pubblici. È esclusa anche l’impresa incaricata di un SIEG quando la compensazione sia stata fissata per un periodo appropriato mediante procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Conservazione dei dati e poteri informativi della Commissione

L’articolo 6 impone agli Stati membri di mantenere disponibili per la Commissione, per cinque anni, i dati relativi sia alle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche, sia alla struttura finanziaria e organizzativa delle imprese soggette a contabilità separata. Il termine decorre dalla fine dell’esercizio finanziario in cui le risorse sono assegnate, o, se utilizzate in un esercizio successivo, dalla fine di quest’ultimo. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono trasmettere anche gli elementi di valutazione necessari, in particolare gli obiettivi perseguiti.

L’articolo 7 rafforza la riservatezza: la Commissione non può divulgare dati coperti da segreto professionale, pur potendo pubblicare informazioni generali o studi anonimi.

Notifica annuale per imprese pubbliche del settore manifatturiero

L’articolo 8 introduce un sistema di notifica annuale specifico per gli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero. Le informazioni da trasmettere includono, per ciascuna impresa, la relazione sulla gestione e i conti annuali ai sensi della direttiva 78/660/CEE, comprensivi di stato patrimoniale, conto profitti e perdite, allegato, prassi contabile, dichiarazioni degli amministratori e relazioni settoriali e sull’attività, oltre ad altre informazioni rilevanti.

Devono essere comunicati anche dati specifici non già contenuti nei bilanci: disponibilità di capitale azionario o fondi assimilabili, sovvenzioni, prestiti e condizioni connesse, garanzie pubbliche, dividendi e utili trattenuti, nonché altre forme di intervento pubblico, comprese rinunce alla riscossione di somme dovute allo Stato. Il capitale azionario comprende sia risorse provenienti direttamente dallo Stato sia quelle fornite da holding o altre imprese pubbliche; va sempre indicato il rapporto tra fonte dei finanziamenti e beneficiario.

L’obbligo riguarda le imprese pubbliche con fatturato superiore a 250 milioni di EUR. Le informazioni devono essere trasmesse separatamente per le singole imprese, anche se situate in altri Stati membri, e possono essere presentate in forma consolidata quando ciò rifletta la realtà economica di un gruppo operante nello stesso settore o in settori strettamente collegati; non sono sufficienti consolidamenti di mere holding finanziarie. I dati vanno forniti entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della relazione sulla gestione, oppure entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio per le imprese che non pubblicano tale relazione. Gli Stati membri devono inoltre inviare un elenco delle società interessate, con il relativo fatturato, aggiornandolo entro il 31 marzo di ogni anno.

Rapporti con altri atti e abrogazione della direttiva precedente

La direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni del trattato, in particolare l’articolo 86, paragrafo 2, e gli articoli 88 e 296, nonché le altre norme sulla trasmissione di informazioni alla Commissione. Con l’articolo 10 viene abrogata la direttiva 80/723/CEE, mantenendo però salvi i termini di attuazione degli atti elencati nell’allegato I, parte B. L’allegato II contiene la tavola di concordanza tra la vecchia e la nuova disciplina.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 20 dicembre 2006 ed è destinata agli Stati membri. Nel testo fornito non è indicato un autonomo termine generale di recepimento, ma sono richiamati i termini di attuazione relativi alle direttive pregresse abrogate, riportati nell’allegato I, parte B.

Disposizioni principali

Obbligo di trasparenza delle relazioni finanziarie

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di garantire la trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche, facendo emergere: le assegnazioni di risorse pubbliche dirette, quelle effettuate tramite imprese pubbliche o enti finanziari, e l’utilizzazione effettiva di tali risorse. Il paragrafo 2 impone, per le imprese soggette a contabilità separata, che dalla contabilità risultino chiaramente costi e ricavi delle diverse attività e i criteri di imputazione e ripartizione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce i "poteri pubblici" come tutte le autorità pubbliche, inclusi Stato, amministrazioni regionali e locali ed enti territoriali; l’"impresa pubblica" come l’impresa soggetta a influenza dominante dei poteri pubblici; le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero come quelle con almeno il 50% del fatturato annuo nel settore NACE D; l’"impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata" come impresa con diritti speciali/esclusivi o incaricata di SIEG che riceva compensazioni e svolga anche altre attività. Sono definiti anche diritti esclusivi, diritti speciali e attività distinte.

Tipologie di relazioni finanziarie rilevanti

L’articolo 3 elenca le principali relazioni finanziarie da rendere trasparenti: ripianamento di perdite, conferimenti in capitale o dotazione, conferimenti a fondo perduto o prestiti agevolati, vantaggi finanziari tramite mancata percezione o mancata restituzione di crediti, rinuncia a una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate e compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

Contabilità separata e criteri di imputazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare misure affinché, nelle imprese soggette all’obbligo, i conti interni relativi alle attività distinte siano separati, i costi e i ricavi siano imputati con principi di contabilità dei costi coerenti e obiettivamente giustificati, e tali principi siano chiaramente definiti. L’obbligo vale solo per attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche.

Esclusioni dall’ambito degli obblighi di trasparenza

L’articolo 5 esclude dagli obblighi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le imprese pubbliche per servizi che non incidono sensibilmente sugli scambi, le banche centrali, gli enti creditizi pubblici per depositi di fondi pubblici effettuati a normali condizioni di mercato, e le imprese pubbliche con fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di EUR nei due esercizi precedenti; per gli enti creditizi pubblici la soglia è un bilancio totale di 800 milioni di EUR. Per l’articolo 1, paragrafo 2, sono escluse anche le imprese con fatturato sotto 40 milioni di EUR (o bilancio totale di 800 milioni di EUR per gli enti creditizi pubblici) e le imprese SIEG i cui compensi siano stati fissati per un periodo appropriato con procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Conservazione e comunicazione dei dati alla Commissione

L’articolo 6 impone agli Stati membri di mantenere disponibili per la Commissione, per cinque anni, i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e quelli relativi alla struttura finanziaria e organizzativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono comunicare tali dati e gli elementi di valutazione necessari, inclusi gli obiettivi perseguiti.

Segreto professionale

L’articolo 7 obbliga la Commissione a non divulgare dati coperti da segreto professionale raccolti in base all’articolo 6, paragrafo 3, salvo la pubblicazione di informazioni generali o studi non individualizzanti.

Notifica annuale per imprese pubbliche manifatturiere

L’articolo 8 introduce un sistema di notifica annuale per gli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero. Le informazioni richieste riguardano la relazione sulla gestione e i conti annuali ex direttiva 78/660/CEE, oltre a dati specifici su capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie, dividendi, utili trattenuti e altre forme di intervento pubblico. L’obbligo riguarda le imprese con fatturato superiore a 250 milioni di EUR; sono ammessi rendiconti separati per impresa e, in certi casi, relazioni consolidate. I dati vanno trasmessi entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della relazione sulla gestione, o comunque entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio per le imprese che non pubblicano tale relazione. Gli Stati membri devono inoltre inviare un elenco aggiornato delle società interessate entro il 31 marzo di ogni anno.

Relazione della Commissione e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 9 prevede che la Commissione informi regolarmente gli Stati membri sui risultati dell’applicazione della direttiva. L’articolo 10 abroga la direttiva 80/723/CEE, fatti salvi i termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 20 dicembre 2006. L’articolo 12 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaaiuti di statoimprese pubblichecontabilità separataservizi di interesse economico generale

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