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Direttiva 2006/117

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006 , relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Normativa europea32006L0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un sistema comune di autorizzazione preventiva, sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, con l’obiettivo di garantire un’adeguata protezione della popolazione e di rafforzare la coerenza con la normativa internazionale e con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Essa sostituisce la direttiva 92/3/Euratom, semplificando la procedura ma mantenendo il principio del consenso degli Stati interessati e la possibilità di imporre condizioni o opporsi alle spedizioni sulla base di motivi motivati. La disciplina copre anche il combustibile esaurito destinato al ritrattamento e prevede regole specifiche per importazioni, transito ed esportazioni verso paesi terzi, inclusi divieti di esportazione verso determinate destinazioni.

Sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, mediante un sistema comune di autorizzazione preventiva nell’UE e verso/da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito quando il paese di origine, di destinazione o di transito è uno Stato membro della Comunità e le quantità/concentrazioni superano i livelli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom. Copre sia le spedizioni all’interno della Comunità sia quelle in entrata o in uscita verso paesi terzi, inclusi i casi di transito nel territorio dell’Unione. Sono escluse le spedizioni di sorgenti dismesse destinate a fornitore/fabbricante o a impianto riconosciuto, i materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento destinati a ulteriori utilizzi e i rifiuti contenenti solo materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche. La direttiva non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

La direttiva 2006/117/Euratom istituisce un regime comune di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, con finalità di protezione della popolazione e di coordinamento con il diritto internazionale e con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il testo sostituisce la direttiva 92/3/Euratom, ritenuta efficace ma da aggiornare per chiarire definizioni, semplificare la procedura e includere anche il combustibile esaurito destinato al ritrattamento.

Finalità e principi di fondo

La direttiva si fonda sull’esigenza di un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva per le spedizioni che coinvolgono Stati membri, sia all’interno dell’Unione sia in entrata o in uscita verso paesi terzi. I considerando evidenziano che:

  • la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione impone controlli preventivi;
  • gli Stati membri restano responsabili delle proprie politiche di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito;
  • la semplificazione procedurale non elimina il potere degli Stati interessati di opporsi o porre condizioni, purché la decisione sia motivata e non arbitraria;
  • il regime deve coordinarsi con gli obblighi internazionali e con le norme sul trasporto di materiali radioattivi.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 delimita l’ambito applicativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito quando:

  • il paese di origine, di destinazione o di transito è uno Stato membro della Comunità;
  • le quantità e la concentrazione superano i livelli dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.

Sono escluse:

  • le spedizioni di sorgenti dismesse destinate a un fornitore/fabbricante di sorgenti radioattive o a un impianto riconosciuto;
  • i materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi;
  • i rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.

La direttiva lascia inoltre impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 5 introduce una serie di definizioni operative fondamentali per la pratica applicativa. In particolare:

  • rifiuti radioattivi: materiali radioattivi gassosi, liquidi o solidi per i quali non è previsto ulteriore uso, oggetto di controlli come rifiuti radioattivi;
  • combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e rimosso definitivamente dal nocciolo del reattore, che può essere destinato a ritrattamento o a smaltimento definitivo;
  • ritrattamento: processo volto ad estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
  • spedizione: insieme delle operazioni necessarie per trasferire i materiali dal paese/stato membro di origine a quello di destinazione;
  • smaltimento e stoccaggio: rispettivamente deposito definitivo senza intenzione di recupero e conservazione con intenzione di recupero successivo;
  • detentore, destinatario, paese/stato membro di origine, destinazione e transito, autorità competenti, sorgente dismessa, impianto riconosciuto e domanda debitamente compilata.

Rispedizioni, combustibile esaurito e diritti nazionali

Gli articoli 2, 3 e 4 chiariscono che la direttiva non pregiudica:

  • il diritto di rispedire al paese d’origine i rifiuti dopo trattamento o i rifiuti recuperati dal ritrattamento;
  • il diritto di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, nel rispetto delle procedure comuni;
  • il diritto di rispedire in sicurezza materiali/spedizioni non autorizzate o rifiuti contaminati non dichiarati come tali nel paese d’origine.

La direttiva afferma espressamente che ciascuno Stato membro resta libero di definire la propria politica sul ciclo del combustibile esaurito, ma le spedizioni sono comunque soggette a sorveglianza e controllo.

Procedura per le spedizioni all’interno della Comunità

Gli articoli 6-12 disciplinano la procedura ordinaria per le spedizioni intra-UE.

Il detentore presenta una domanda di autorizzazione debitamente compilata alle autorità competenti dello Stato membro di origine. La domanda può coprire più spedizioni se:

  • i materiali presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive;
  • le spedizioni avvengono tra lo stesso detentore e lo stesso destinatario, coinvolgendo le stesse autorità competenti;
  • in caso di transito in paesi terzi, il passaggio avviene attraverso gli stessi valichi, salvo diverso accordo tra le autorità competenti.

Le autorità dello Stato di origine trasmettono la domanda agli Stati di destinazione e di transito. Entro 20 giorni dal ricevimento, questi verificano se la domanda è debitamente compilata. Se manca documentazione, chiedono le informazioni mancanti entro il termine; in caso di domanda completa, lo Stato di destinazione invia avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di verifica. Tali termini possono essere ridotti se la completezza è riconosciuta subito.

Entro due mesi dall’avviso di ricevimento, gli Stati interessati comunicano:

  • il consenso;
  • eventuali condizioni per il consenso;
  • oppure il rifiuto motivato.

Lo Stato di destinazione o di transito può chiedere una proroga massima di un mese per esprimere la propria posizione. Se non arriva alcuna risposta, opera una presunzione di approvazione tacita. Il rifiuto o le condizioni devono essere motivati sulla base della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile; le condizioni non possono essere più restrittive di quelle previste per spedizioni analoghe interne.

L’autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine:

  • può coprire più spedizioni;
  • non sostituisce eventuali licenze nazionali di trasporto;
  • ha durata massima di tre anni.

Il destinatario deve inviare un avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla ricezione della spedizione. In caso di mancata esecuzione o di mancato rispetto delle condizioni, lo Stato membro interessato può bloccare la spedizione; lo Stato di origine deve far riprendere i materiali dal detentore, salvo accordo alternativo sicuro. I costi sono a carico del detentore.

Importazioni da paesi terzi

L’articolo 13 regola l’ingresso nella Comunità da paesi terzi quando il paese di destinazione è uno Stato membro. In questo caso il destinatario presenta domanda di autorizzazione alle autorità del proprio Stato membro e deve provare l’esistenza di un accordo con il detentore stabilito in paese terzo, accettato dalle autorità del paese terzo, che obblighi il detentore a riprendere in carico i materiali se la spedizione non può essere completata.

Si applicano le regole procedurali degli articoli 8 e 9 sul controllo di completezza, consenso e rifiuto. Se i consensi necessari sono concessi, lo Stato di destinazione può autorizzare la spedizione. Il destinatario deve inviare avviso di ricevimento entro 15 giorni; i costi della mancata esecuzione o di una spedizione non autorizzata sono a suo carico.

Transito attraverso il territorio dell’Unione verso paesi terzi

L’articolo 14 disciplina il caso in cui i materiali entrino nell’Unione da un paese terzo ma la destinazione finale sia un altro paese terzo. La domanda è presentata al primo Stato membro di transito dalla persona responsabile della gestione della spedizione sul territorio di tale Stato membro.

La domanda deve includere la prova di un accordo nel paese terzo tra destinatario e detentore, accettato dalle autorità del paese terzo, che imponga la ripresa in carico se la spedizione non è completabile. Si applicano, anche qui, le regole di cui agli articoli 8 e 9.

Dopo l’autorizzazione, la persona responsabile deve notificare entro 15 giorni l’arrivo a destinazione nel paese terzo, indicando l’ultimo posto doganale della Comunità attraversato e allegando una dichiarazione o certificato del destinatario. Se la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi gravano sulla persona responsabile.

Esportazioni verso paesi terzi e divieto di esportazione

L’articolo 15 disciplina l’esportazione dalla Comunità verso paesi terzi. Il detentore presenta la domanda allo Stato membro di origine, che:

  • notifica la spedizione prevista al paese terzo di destinazione e ne chiede il consenso;
  • trasmette la domanda agli eventuali Stati membri di transito.

Anche in questo caso si applicano le regole di verifica della domanda e di consenso previste dagli articoli 8 e 9. Se tutti i consensi sono acquisiti, l’autorità competente dello Stato di origine può autorizzare la spedizione. Il detentore deve notificare entro 15 giorni l’arrivo a destinazione nel paese terzo, con indicazione dell’ultimo posto doganale dell’Unione attraversato, e con allegata la prova del ricevimento da parte del destinatario.

L’articolo 16 introduce un divieto di esportazione verso:

  • destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud;
  • uno Stato parte dell’accordo ACP-CE di Cotonou che non sia Stato membro, fatte salve le norme dell’articolo 2;
  • un paese terzo che, secondo lo Stato membro di origine e sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, non disponga di risorse tecniche, giuridiche o amministrative adeguate per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito.

Gli Stati membri devono tenere conto delle informazioni pertinenti provenienti da altri Stati membri e informare annualmente la Commissione e il comitato consultivo. La Commissione, con procedura di comitato, stabilisce i criteri di valutazione, tenendo conto anche delle norme di sicurezza dell’AIEA.

Documento uniforme, lingua e comunicazioni elettroniche

L’articolo 17 prevede che tutte le spedizioni soggette alla direttiva siano accompagnate da un documento uniforme. La Commissione ne stabilisce il modello e l’elenco dei requisiti minimi della domanda; il documento e gli allegati devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resi disponibili elettronicamente entro il 25 dicembre 2008.

Le domande e la documentazione complementare devono essere presentate in una lingua accettabile per l’autorità competente destinataria. Su richiesta, il detentore deve fornire traduzione autenticata. Eventuali condizioni aggiuntive per l’autorizzazione devono essere allegate al documento uniforme. Il documento debitamente compilato accompagna ogni spedizione, anche quando l’autorizzazione riguarda più spedizioni, ed è accessibile alle autorità dei paesi di origine, destinazione e transito.

L’articolo 18 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 25 dicembre 2008, i dati delle autorità competenti e ogni successiva modifica. L’articolo 19 prevede raccomandazioni della Commissione per un sistema sicuro ed efficiente di trasmissione dei documenti e una piattaforma elettronica con dati delle autorità, lingue accettabili e condizioni applicabili alle autorizzazioni.

Relazioni periodiche, comitato e attuazione

L’articolo 20 stabilisce che gli Stati membri trasmettano relazioni sull’applicazione della direttiva entro il 25 dicembre 2011 e poi ogni tre anni. La Commissione redige una relazione di sintesi per Parlamento europeo, Consiglio e Comitato economico e sociale europeo, con attenzione particolare all’applicazione dell’articolo 4.

L’articolo 21 istituisce un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, chiamato ad assisterla nell’adozione delle misure previste dagli articoli 16, 17, 19 e 20. La Commissione deve tenere in massima considerazione il parere del comitato.

Recepimento, abrogazione e norme transitorie

L’articolo 22 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 25 dicembre 2008 e di informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

L’articolo 23 abroga la direttiva 92/3/Euratom con effetto dal 25 dicembre 2008, ma salva gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva abrogata. I riferimenti alla direttiva precedente devono intendersi come riferimenti alla nuova direttiva, secondo la tavola di concordanza.

L’articolo 24 prevede disposizioni transitorie:

  • se la domanda è stata debitamente approvata o trasmessa prima del 25 dicembre 2008, continua ad applicarsi la direttiva 92/3/Euratom alle spedizioni coperte dalla medesima autorizzazione;
  • per le domande presentate prima del 25 dicembre 2008 che riguardino più spedizioni verso un paese terzo, lo Stato membro di origine deve considerare calendario, giustificazione dell’istanza unica e opportunità di autorizzare un numero inferiore di spedizioni;
  • fino alla disponibilità del nuovo documento uniforme, si utilizza quello della decisione 93/552/Euratom, con gli opportuni adattamenti.

Entrata in vigore

L’articolo 25 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari ai sensi dell’articolo 26.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito

L’articolo 1 istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito. L’applicazione è limitata alle spedizioni che coinvolgono almeno uno Stato membro e che superano le soglie della direttiva 96/29/Euratom; sono previste esclusioni espresse per sorgenti dismesse, materiali recuperati da ritrattamento destinati a ulteriori usi e rifiuti contenenti solo materiale radioattivo naturale non proveniente da pratiche.

Definizioni chiave

L’articolo 5 definisce, tra l’altro, rifiuti radioattivi, combustibile esaurito, ritrattamento, spedizione, spedizione all’interno della Comunità e al di fuori della Comunità, smaltimento, stoccaggio, detentore, destinatario, paesi/Stati membri di origine, destinazione e transito, autorità competenti, sorgente sigillata, sorgente dismessa, impianto riconosciuto e domanda debitamente compilata.

Spedizioni all’interno della Comunità

Gli articoli 6-12 disciplinano la procedura di autorizzazione per le spedizioni intra-UE: il detentore presenta domanda allo Stato membro di origine; la domanda può coprire più spedizioni se omogenee per caratteristiche, soggetti coinvolti e, in caso di transito in paesi terzi, valichi utilizzati. Le autorità dello Stato membro di origine trasmettono la domanda agli Stati membri di destinazione e di transito; entro 20 giorni questi verificano la completezza della domanda e, se del caso, chiedono integrazioni. Entro due mesi dall’avviso di ricevimento le autorità interessate devono esprimere consenso, condizioni o rifiuto; in mancanza di risposta si presume l’approvazione. Il rifiuto o le condizioni devono essere motivati e non più restrittivi di quelli applicati a spedizioni analoghe interne. L’autorizzazione può riguardare più spedizioni ed è valida al massimo tre anni. Il destinatario deve inviare avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla ricezione; in caso di mancata esecuzione o non conformità, può essere disposta la ripresa dei materiali e i costi sono a carico del detentore.

Importazioni nella Comunità

L’articolo 13 disciplina le spedizioni in entrata da paesi terzi verso uno Stato membro di destinazione. Il destinatario presenta la domanda di autorizzazione e deve dimostrare l’esistenza di un accordo con il detentore nel paese terzo, accettato dalle autorità di tale paese, che imponga il rientro dei materiali se la spedizione non può essere completata. Si applicano le regole sugli avvisi di ricevimento, sul consenso degli Stati di transito, sull’autorizzazione e sulla mancata esecuzione; i costi di una spedizione non eseguita o non autorizzata sono a carico del destinatario.

Transito attraverso il territorio della Comunità

L’articolo 14 regola il caso in cui rifiuti radioattivi o combustibile esaurito entrino nell’Unione da un paese terzo con destinazione finale in un altro paese terzo. La domanda è presentata al primo Stato membro di transito e deve includere un accordo di ripresa con il destinatario/detentore del paese terzo, accettato dalle autorità del paese terzo. Si applicano le stesse regole di completezza, consenso, autorizzazione e coordinamento. Il responsabile deve notificare l’arrivo a destinazione entro 15 giorni e allegare dichiarazione/certificato del destinatario; se la spedizione non può essere completata o non è autorizzata, i costi sono a carico del responsabile della gestione della spedizione.

Esportazioni verso paesi terzi e divieti

L’articolo 15 disciplina l’esportazione dalla Comunità verso paesi terzi: il detentore presenta domanda allo Stato membro di origine; questo notifica la spedizione al paese terzo di destinazione, richiedendo il consenso, e ai transiti. Anche qui è richiesto l’avviso di ricevimento entro 15 giorni dall’arrivo. L’articolo 16 vieta le esportazioni verso destinazioni a sud del 60° parallelo sud, verso Stati ACP non membri dell’UE e verso paesi terzi che, secondo lo Stato membro di origine, non dispongono di risorse tecniche, giuridiche o amministrative adeguate per una gestione sicura; la Commissione stabilisce i criteri applicativi mediante procedura comitologica.

Documento uniforme e comunicazioni

L’articolo 17 impone l’uso di un documento uniforme per tutte le spedizioni soggette alla direttiva; la Commissione ne stabilisce il contenuto, con elenco dei requisiti minimi della domanda, e lo pubblica entro il 25 dicembre 2008, in forma anche elettronica. La documentazione deve essere in una lingua accettabile per l’autorità competente interessata, con possibilità di richiedere traduzione autenticata. L’articolo 18 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 25 dicembre 2008, i dati delle autorità competenti; l’articolo 19 prevede raccomandazioni della Commissione per la trasmissione sicura dei documenti e una piattaforma elettronica con autorità, lingue accettabili e condizioni generali/ulteriori.

Relazioni, comitato e attuazione

L’articolo 20 prevede relazioni nazionali alla Commissione entro il 25 dicembre 2011 e poi ogni tre anni, con relazione di sintesi della Commissione, anche sull’applicazione dell’articolo 4. L’articolo 21 istituisce un comitato consultivo che assiste la Commissione nell’adozione di criteri, documenti uniformi, raccomandazioni e sintesi. L’articolo 22 impone il recepimento entro il 25 dicembre 2008. L’articolo 23 abroga la direttiva 92/3/Euratom con effetto dal 25 dicembre 2008, salvo gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione della direttiva abrogata. L’articolo 24 contiene regole transitorie per domande già approvate o trasmesse prima del 25 dicembre 2008 e consente, fino alla disponibilità del nuovo documento uniforme, l’uso di quello della decisione 93/552/Euratom. L’articolo 25 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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