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direttiva

Direttiva 2006/108

Direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/108/CE adegua due direttive esistenti in materia di energia in conseguenza dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. Interviene esclusivamente con modifiche agli allegati della direttiva 90/377/CEE e della direttiva 2001/77/CE, introducendo dati, riferimenti geografici e valori aggiornati per i due nuovi Stati membri. Essa non detta una disciplina sostanziale nuova, ma impone agli Stati membri il recepimento delle disposizioni necessarie entro la data di adesione di Bulgaria e Romania.

Adeguamento tecnico delle direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide, in via indiretta, sulle disposizioni delle direttive 90/377/CEE sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica e 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli adattamenti riguardano l’inclusione di Bulgaria e Romania negli allegati e nei parametri di riferimento previsti da tali direttive, con efficacia collegata alla data di adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. Non sono previste esclusioni ulteriori, ma la direttiva è essenzialmente una direttiva di adattamento istituzionale e geografico, non di armonizzazione sostanziale autonoma.

Adeguamento delle direttive energetiche per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva 2006/108/CE del Consiglio è una direttiva di adattamento tecnico-legislativo adottata per adeguare il diritto dell’Unione all’adesione di Bulgaria e Romania. Essa interviene sulle direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE, senza introdurre una disciplina autonoma di settore, ma aggiornando gli allegati e i parametri applicabili ai nuovi Stati membri.

Contesto e finalità

Il preambolo richiama l’articolo 56 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania: quando un atto dell’Unione rimane applicabile dopo il 1º gennaio 2007 e richiede adattamenti per effetto dell’allargamento, tali adattamenti devono essere adottati con apposito atto se non già previsti nell’atto di adesione o nei relativi allegati. La direttiva si colloca dunque nel quadro degli adattamenti necessari a integrare Bulgaria e Romania nella disciplina energetica già vigente.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e, in concreto, incide su due atti settoriali:

  • la direttiva 90/377/CEE, relativa alla procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica;
  • la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Gli adattamenti interessano in particolare l’inserimento di Bulgaria e Romania negli allegati geografici e statistici, oltre all’aggiornamento di valori e note di riferimento.

Modifiche alla direttiva 90/377/CEE

Per quanto concerne la trasparenza dei prezzi energetici, l’allegato della direttiva 2006/108/CE dispone che:

  • nell’allegato I, punto 11, siano inserite le voci "Bulgaria: Sofia" e "Romania: Bucarest";
  • nell’allegato II, punto I.2, siano inserite le voci "Bulgaria: l’intero paese" e "Romania: l’intero paese". L’effetto è l’aggiornamento della copertura territoriale e dei riferimenti geografici utili all’applicazione della procedura di trasparenza dei prezzi.

Modifiche alla direttiva 2001/77/CE

Per la promozione dell’elettricità da fonti rinnovabili, l’allegato modifica i dati tabellari e le note di calcolo:

  • dopo la voce relativa al Belgio viene inserita la riga per la Bulgaria con i valori "1,7", "6", "11(7)";
  • dopo la voce relativa al Portogallo viene inserita la riga per la Romania con i valori "14,9", "28", "33";
  • la voce relativa alla Comunità è sostituita con i valori "372", "13,2", "21". Sono inoltre sostituite le note a piè di pagina (), (*) per precisare che i dati di riferimento si basano sulla produzione nazionale di elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel 1997, con eccezioni per gli Stati aderenti nel 2003 e, per Bulgaria e Romania, sul 2001. Le percentuali per il 2010 sono calcolate sulla base della produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo, secondo i parametri temporalmente differenziati indicati nella nota.

Nota specifica per la Bulgaria

Viene aggiunta una nota (7) relativa alla Bulgaria, secondo cui l’obiettivo dell’11% si fonda su una previsione di evoluzione positiva delle energie rinnovabili e su condizioni climatiche favorevoli. La possibilità di raggiungere tale obiettivo indicativo dipende in larga misura da fattori meteorologici e climatici, in particolare precipitazioni annuali, loro distribuzione nel corso dell’anno, volume e altri fattori che incidono sulla produzione idroelettrica e sull’uso dell’energia solare ed eolica. La nota precisa inoltre che l’utilizzo delle fonti rinnovabili è limitato dalla legislazione nazionale in materia ambientale e settoriale, conforme alla normativa dell’Unione.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 contiene gli obblighi di trasposizione:

  • gli Stati membri devono mettere in vigore, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri;
  • gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Valutazione operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilevanza soprattutto come atto di recepimento e coordinamento normativo:

  • non introduce nuovi adempimenti sostanziali autonomi per imprese o operatori economici;
  • richiede agli Stati membri un aggiornamento formale della normativa interna entro una scadenza strettamente collegata all’adesione dei due nuovi Stati;
  • incide sugli allegati tecnici e sui dati di riferimento utilizzati nella disciplina della trasparenza dei prezzi energetici e delle quote/obiettivi sulle rinnovabili;
  • lascia agli Stati membri margine solo sulle modalità di riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento, non sul risultato da raggiungere.

Disposizioni principali

Adeguamento delle direttive energetiche esistenti

L’articolo 1 dispone che le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE sono modificate conformemente all’allegato. La finalità è esclusivamente adattare il diritto derivato all’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione.

Modifiche alla direttiva 90/377/CEE

Nell’allegato I, punto 11, vengono inserite le voci "Bulgaria: Sofia" e "Romania: Bucarest". Nell’allegato II, punto I.2, vengono inserite le voci "Bulgaria: l’intero paese" e "Romania: l’intero paese".

Modifiche alla direttiva 2001/77/CE

Nell’allegato della direttiva 2001/77/CE vengono inserite le righe relative a Bulgaria e Romania con i rispettivi valori indicativi. La voce relativa alla Comunità è sostituita con nuovi valori complessivi. Sono inoltre aggiornate le note in calce per includere i dati di riferimento della Bulgaria e della Romania e aggiunta una nota specifica per la Bulgaria sull’obiettivo indicativo dell’11%.

Obblighi di recepimento e comunicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Il paragrafo 2 impone la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieenergiafonti rinnovabilimercato internotrasparenza dei prezziallargamento dell’unione europea

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