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direttiva

Direttiva 2006/109

Direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua la direttiva 94/45/CE del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/109/CE interviene in via tecnica sulla direttiva 94/45/CE per adeguarla all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. L’unica modifica sostanziale riportata riguarda la composizione della delegazione speciale di negoziazione, che viene parametrata al numero degli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro la data di adesione dei due nuovi Stati e disciplina la comunicazione alla Commissione e il richiamo formale nell’ordinamento nazionale.

Adeguamento della direttiva 94/45/CE sull’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori, per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al recepimento dell’adeguamento della direttiva 94/45/CE conseguente all’adesione della Bulgaria e della Romania. Incide, per riflesso, sulle imprese e sui gruppi di imprese di dimensioni comunitarie soggetti alla disciplina sui comitati aziendali europei e sulle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori. L’atto non introduce una disciplina autonoma generale, ma modifica un punto specifico della direttiva 94/45/CE per adeguarne la composizione della delegazione speciale di negoziazione al nuovo numero di Stati membri; il testo fornito non contiene altre esclusioni o limitazioni.

Adeguamento della direttiva 94/45/CE per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva 2006/109/CE è un atto di adattamento tecnico-legislativo adottato dal Consiglio per modificare la direttiva 94/45/CE in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Il preambolo richiama l’articolo 56 dell’atto di adesione e la necessità di aggiornare gli atti UE rimasti vigenti dopo il 1º gennaio 2007, quando gli adattamenti non siano già previsti dall’atto di adesione o dai suoi allegati.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo è mantenere coerente la disciplina sui comitati aziendali europei e sulle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, adeguandola al mutato numero di Stati membri. La direttiva non riscrive l’intera disciplina, ma interviene su un singolo profilo della direttiva 94/45/CE.

Modifica sostanziale della direttiva 94/45/CE

L’allegato della direttiva sostituisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/45/CE. La nuova formulazione stabilisce che la delegazione speciale di negoziazione è composta:

  • da un minimo di tre membri;
  • da un massimo di membri pari al numero degli Stati membri.

Si tratta dell’unica modifica materiale espressamente riportata nel testo fornito. La clausola fa inoltre salvo ogni eventuale ulteriore aggiornamento prima della data di adesione.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva è tipicamente una direttiva di recepimento e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere. L’articolo 2, paragrafo 1, impone di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono anche:

  • trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • inviare una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro.

L’articolo 2, paragrafo 2, aggiunge l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 collega l’entrata in vigore della direttiva all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Rilievi pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del diritto del lavoro e per i consulenti aziendali, la modifica rileva soprattutto nella fase di costituzione o rinnovo della delegazione speciale di negoziazione nell’ambito della disciplina sui comitati aziendali europei. Il parametro numerico della composizione viene allineato al numero degli Stati membri, con effetti sulla rappresentanza nei gruppi multinazionali interessati dalla normativa UE di partecipazione e informazione dei lavoratori.

Disposizioni principali

Adeguamento della direttiva 94/45/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 94/45/CE è modificata conformemente all’allegato della direttiva 2006/109/CE. Si tratta di un intervento di adattamento reso necessario dall’adesione della Bulgaria e della Romania, in coerenza con l’articolo 56 dell’atto di adesione.

Modifica dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/45/CE

L’allegato sostituisce la lettera b) dell’articolo 5, paragrafo 2, prevedendo che la delegazione speciale di negoziazione sia composta da un minimo di tre e da un massimo di membri pari al numero degli Stati membri. La modifica è espressamente formulata come applicabile fatta salva qualsiasi futura revisione prima della data di adesione.

Recepimento da parte degli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, subordinatamente a tale evento. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialeoccupazioneinformazione e consultazione dei lavoratorirappresentanza dei lavoratoridiritto societario del lavoro

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