Direttiva 2006/110
Direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua le direttive 95/57/CE e 2001/109/CE in materia di statistiche, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva apporta adattamenti tecnici a due direttive statistiche dell’Unione per adeguarle all’adesione della Bulgaria e della Romania. Il contenuto normativo consiste quasi esclusivamente nella sostituzione di alcuni allegati, con l’aggiornamento delle ripartizioni geografiche e delle specie frutticole oggetto di rilevazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione di Bulgaria e Romania e informare la Commissione. La direttiva entra in vigore solo in concomitanza con l’entrata in vigore del trattato di adesione.
Direttiva di adattamento tecnico delle direttive 95/57/CE e 2001/109/CE in materia di statistiche, per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, sul piano sostanziale, incide su due atti statistici già vigenti: la direttiva 95/57/CE sulla raccolta di dati statistici nel settore del turismo e la direttiva 2001/109/CE sulle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto. Le modifiche riguardano soprattutto l’aggiornamento degli allegati per includere Bulgaria e Romania nelle classificazioni geografiche e nelle tabelle sulle specie oggetto d’indagine. La direttiva è collegata all’adesione della Bulgaria e della Romania e produce effetti dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, con recepimento entro tale data.
Direttiva 2006/110/CE: adeguamento delle direttive statistiche per l’adesione di Bulgaria e Romania
La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Essa modifica due direttive già vigenti in materia statistica, la direttiva 95/57/CE sul turismo e la direttiva 2001/109/CE sulle indagini relative al potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto, principalmente aggiornandone gli allegati.
Contesto e finalità
Il preambolo richiama l’articolo 56 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, che consente l’adozione degli adattamenti necessari agli atti dell’Unione ancora validi dopo il 1° gennaio 2007 quando tali adattamenti non siano già previsti. La direttiva dà attuazione all’accordo politico sugli adattamenti resi necessari dall’adesione e mira a integrare e aggiornare gli atti interessati tenendo conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri in quanto soggetti tenuti a recepire le modifiche normative. Sul piano materiale, essa incide su due ambiti statistici specifici:
- la raccolta di dati statistici nel settore del turismo, disciplinata dalla direttiva 95/57/CE;
- le indagini statistiche sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto, disciplinate dalla direttiva 2001/109/CE.
L’effetto sostanziale è limitato agli allegati delle due direttive, con aggiornamento delle classificazioni geografiche e delle specie oggetto di indagine. La direttiva è legata all’adesione della Bulgaria e della Romania e opera in funzione della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un classico obbligo di risultato proprio delle direttive, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dallo Stato membro.
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede anche l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Modifica della direttiva 95/57/CE sul turismo
Per la direttiva 95/57/CE, l’allegato sostituisce la sezione intitolata "Suddivisione in aree geografiche".
La nuova formulazione aggiorna le aree geografiche sia per le statistiche dal lato dell’offerta sia per quelle dal lato della domanda. In particolare:
- compare il riferimento al "Totale Unione europea (27)";
- Bulgaria e Romania sono inserite tra gli Stati membri elencati;
- sono mantenute le principali aggregazioni territoriali, come SEE, EFTA, altri paesi europei, Africa, America del Nord, America del Sud e America Centrale, Asia, Australia/Oceania/altri territori e la voce "Non precisati".
Per il turismo, l’intervento ha natura essenzialmente classificatoria e serve ad allineare le statistiche al nuovo perimetro dell’Unione a 27 Stati membri.
Modifica della direttiva 2001/109/CE sugli alberi da frutto
Per la direttiva 2001/109/CE, l’allegato è sostituito integralmente con una nuova tabella che indica, Stato per Stato, le specie oggetto d’indagine.
Le specie menzionate comprendono:
- mele;
- pere;
- pesche;
- albicocche;
- arance;
- limoni;
- agrumi a piccoli frutti.
La tabella segnala anche alcune particolarità metodologiche. In nota è precisato che per Polonia e Romania non sono condotte indagini per:
- età degli alberi;
- densità di piantagione;
- varietà frutticola.
L’intervento ha quindi lo scopo di adattare il quadro statistico alle condizioni dei nuovi Stati membri, senza introdurre un nuovo sistema di rilevazione.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilevanza soprattutto in termini di coordinamento normativo e di corretto recepimento nazionale. Non introduce obblighi diretti per imprese o contribuenti, ma richiede agli Stati membri di aggiornare gli atti interni in materia di statistiche turistiche e agricole entro la data di adesione di Bulgaria e Romania, con conseguente necessità di verificare la coerenza dei testi nazionali con le nuove tabelle e classificazioni dell’Unione.
Disposizioni principali
Adeguamento delle direttive statistiche esistenti
L’articolo 1 dispone che le direttive 95/57/CE e 2001/109/CE siano modificate conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche sono di natura tecnica e riguardano esclusivamente gli allegati, senza incidere sul quadro generale degli obblighi statistici già previsti dagli atti originari.
Recepimento entro la data di adesione di Bulgaria e Romania
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata al trattato di adesione
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Modifiche alla direttiva 95/57/CE sul turismo
Nell’allegato, per la direttiva 95/57/CE, la sezione "Suddivisione in aree geografiche" è sostituita. Le nuove tabelle includono espressamente "Totale Unione europea (27)" e inseriscono Bulgaria e Romania tra gli Stati membri nelle statistiche dal lato dell’offerta e della domanda, con l’elenco aggiornato delle aree geografiche e dei paesi terzi rilevanti.
Modifiche alla direttiva 2001/109/CE sugli alberi da frutto
Nell’allegato, per la direttiva 2001/109/CE, la tabella delle "Specie oggetto d'indagine nei vari Stati membri" è sostituita. La nuova matrice indica per ciascuno Stato membro le specie da rilevare: mele, pere, pesche, albicocche, arance, limoni, agrumi e piccoli frutti. Sono inoltre indicate specifiche eccezioni per la Polonia e la Romania, per le quali non sono condotte indagini per l’età degli alberi, la densità di piantagione e la varietà frutticola.
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