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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20601/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP 2000, emessa a seguito di controllo automatizzato. Il debito fiscale era riferito a una società scissa in esito a scissione parziale del 27 luglio 2000; la società beneficiaria della scissione aveva contestato la pretesa sostenendo, in sostanza, che la cartella e il ruolo fossero illegittimi e che difettasse la sua legittimazione passiva, perché l’omesso o ritardato versamento riguardava un periodo d’imposta successivo alla scissione e quasi interamente posteriore alla stessa. La corte territoriale aveva ritenuto la notifica originaria alla società scissa nulla perché indirizzata a soggetto inesistente e aveva considerato tardiva la notifica alla beneficiaria, ravvisando la decadenza della pretesa. In cassazione la concessionaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2506 e 2506-quater c.c., sostenendo che la società scissa non si era estinta con la scissione parziale e dunque la notifica presso la sua sede non poteva reputarsi rivolta a soggetto inesistente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti fiscali della scissa, sostenendo che la tempestiva notifica alla debitrice principale impediva la decadenza anche nei confronti della coobbligata. La contribuente ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di difetto di legittimazione passiva e illegittimità della cartella/ruolo per la natura post-scissione della violazione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che nella scissione parziale la società scissa resta in vita e quindi la notifica della cartella presso la sua sede non può dirsi indirizzata a soggetto inesistente. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che, ai fini del rispetto del termine decadenziale per la riscossione, è sufficiente la tempestiva notifica del ruolo/cartella alla debitrice principale; la successiva notifica alla beneficiaria, quale coobbligata solidale ex lege, non può essere ritenuta tardiva se il titolo è stato validamente e tempestivamente formato/notificato nei confronti della scissa. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la parte era totalmente vittoriosa nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2506 c.c.

    "Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società"; "La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività."

    Distingue tra scissione totale, con estinzione della società originaria, e scissione parziale, in cui la società scissa resta in vita e continua l'attività per la parte di patrimonio non trasferita.

  • art. 2506-quater c.c.

    È richiamato per la disciplina degli effetti della scissione e della responsabilità delle società partecipanti, in particolare della beneficiaria verso i debiti della scissa.

  • art. 173, comma 13, d.P.R. 917/1986

    È richiamato dalla contribuente a sostegno del proprio difetto di legittimazione passiva e dell’inquadramento della responsabilità fiscale dopo la scissione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997

    È richiamato in relazione alla responsabilità per sanzioni e ai rapporti tra scissa e beneficiaria nel recupero fiscale.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106

    È il termine decadenziale richiamato dai giudici di merito, ma la Corte lo reputa irrilevante rispetto alla tempestiva notificazione alla debitrice principale.

  • art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1973

    "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"

    La notifica della cartella al debitore principale è sufficiente a evitare la decadenza anche rispetto al coobbligato solidale; la cartella è atto dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti del debitore d’imposta.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. 602/1973

    È richiamato per ribadire che il ruolo costituisce titolo esecutivo formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta.

  • art. 1310, comma 1, c.c.

    Pur dettato in materia di prescrizione, è applicato in via analogica/sistematica alla decadenza nella riscossione tributaria, per effetto della specialità della disciplina pubblicistica.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo incidentale per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per l’accertamento dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nella scissione parziale la società scissa non si estingue: resta soggetto giuridico esistente e validamente destinatario di atti notificati presso la propria sede.
  • La responsabilità della società beneficiaria della scissione parziale per i debiti tributari della scissa è una responsabilità solidale ex lege, non derivante da fatto proprio, ma collegata al medesimo debito d’imposta.
  • In materia tributaria, ai fini della decadenza della riscossione, è sufficiente la tempestiva notifica della cartella o del ruolo alla debitrice principale; la successiva azione verso il coobbligato non richiede una autonoma tempestività del primo atto nei suoi confronti se il titolo si è validamente formato sul debitore originario.
  • La cartella di pagamento è atto giuridicamente dipendente dal ruolo; pertanto, la tempestiva formazione/notifica del titolo nei confronti del soggetto passivo consente di agire anche verso il coobbligato senza ulteriori adempimenti preliminari.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando è proposto da una parte totalmente vittoriosa nei gradi di merito e manca, quindi, un concreto interesse all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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