Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00065/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, quale cessionaria di crediti maturati da una società privata per prestazioni sanitarie rese in convenzione con il SSN, chiedeva il riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002. La controversia nasceva dal fatto che la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità di tale disciplina sul presupposto che il rapporto di convenzionamento tra la struttura e il servizio sanitario fosse sorto prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della disciplina invocata. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato decisivo il momento del convenzionamento originario e avesse applicato la norma al rapporto anziché al contratto, senza valorizzare la natura continuativa del rapporto, il regime di preaccreditamento/accreditamento provvisorio, il sorgere del credito al momento della singola prestazione e la normativa regionale in tema di accreditamento provvisorio. Con il secondo motivo si deduceva nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e insufficiente, nonché omessa motivazione, sempre sulla rilevanza del momento concessorio e sull'equiparazione tra rapporto e contratto ai fini dell'art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nel sistema sanitario delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992 e dalla legislazione regionale attuativa, il rapporto tra ente pubblico e struttura privata accreditata si struttura attraverso una sequenza di autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale. Ai fini dell'art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002, rileva la data di conclusione del contratto scritto tra ente pubblico e struttura privata: se tale contratto è anteriore all'8 agosto 2002, non si applicano gli interessi moratori di cui al decreto. Nel caso concreto, poiché il rapporto/convenzione era sorto in data antecedente, la pretesa agli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 è stata correttamente esclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 9 ottobre 2001, n. 231

    non si applicano ai contratti stipulati prima dell'8.8.2002

    la disciplina speciale sugli interessi moratori si applica solo ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002; per i rapporti/contratti anteriori resta esclusa

  • art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2001, n. 231

    il contratto tra impresa e pubblica amministrazione per prestazioni di servizi a fronte di prezzo rientra nella nozione di transazione commerciale

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    ha introdotto l'assetto del sistema di autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale nel servizio sanitario

  • l. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamata dalla ricorrente a sostegno del sistema di accreditamento, senza che la Corte ne faccia uso autonomo decisivo

  • l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4

    richiamata quale disciplina regionale attuativa del sistema di accreditamento sanitario

  • artt. 1321 e segg. c.c.

    richiamati per sostenere la natura contrattuale del rapporto di convenzionamento

  • art. 1362 c.c.

    invocato in tema di interpretazione degli atti amministrativi e delle delibere tariffarie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema sanitario convenzionato, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002, conta la data di stipulazione del contratto scritto tra ente pubblico e struttura privata accreditata, non la mera maturazione delle singole prestazioni o la precedente fase autorizzatoria/concessoria.
  • La sequenza autorizzazione-accreditamento-accordo contrattuale va distinta: solo l'accordo contrattuale, se stipulato in forma scritta e in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2002, può fondare il diritto agli interessi moratori speciali.
  • Quando il contratto di convenzionamento è anteriore all'8 agosto 2002, la disciplina più favorevole degli interessi moratori introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile, anche se i crediti si riferiscono a prestazioni eseguite successivamente nell'ambito di un rapporto continuativo.
  • L'interpretazione del rapporto sanitario accreditato deve muovere dalla struttura negoziale del rapporto stesso e non dalla sola qualificazione del momento concessorio o autorizzatorio, che resta un passaggio antecedente nella sequenza procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.