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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova-Sezione Lavoro, 20 settembre 2024 n. 871.

Giustizia amministrativa202501336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 20 settembre 2024, n. 871, relativa all'assegnazione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 871 del 20 settembre 2024, che aveva condannato il Ministero ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato nel titolo giudiziale, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza riguardava, per una ricorrente, sei annualità scolastiche con riconoscimento complessivo di euro 2.500,00, e per gli altri due ricorrenti tre annualità ciascuno, con riconoscimento complessivo di euro 1.500,00 ciascuno. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Ha inoltre applicato, su richiesta di parte, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinata nella specie nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • Su richiesta di parte, l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere assistito da una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal giudice fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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