Cassazione Civile, Ordinanza n. 14718/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARES emesso per l’anno 2013 su un immobile adibito ad autosalone e uffici. La società sosteneva che l’area esterna scoperta, utilizzata come parcheggio dei veicoli dei clienti, non dovesse essere tassata perché non destinata a riparazioni o lavorazioni di carrozzeria, e comunque perché la metratura considerata dal Comune sarebbe stata errata. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo tassabile l’area scoperta e valorizzando, da un lato, la mancata denuncia delle aree scoperte o delle condizioni di obiettiva inutilizzabilità e, dall’altro, la presunzione di produttività di rifiuti delle aree frequentate da persone. In cassazione la società ha proposto sette motivi: violazione della disciplina TARES/TARSU e delle fonti eurounitarie e ministeriali sul presupposto impositivo e sulle esclusioni; violazione dell’art. 342 c.p.c. e inammissibilità dell’appello del Comune per difetto di specificità; violazione di norme costituzionali e ambientali per eccesso di potere dell’ente impositore; omesso esame di fatti decisivi relativi agli accertamenti comunali e alla reale destinazione dell’area; e nullità della sentenza per vizio motivazionale, con sostanziale riproposizione delle stesse censure di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i motivi che contestavano l’ammissibilità dell’appello del Comune e ha ritenuto non fondato il motivo incentrato sul vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi comprensibile e controllabile. Quanto ai motivi di merito sulla tassabilità dell’area scoperta, la Corte ha affermato che, in materia di tributi sui rifiuti, le aree scoperte adibite a parcheggio o comunque frequentate da persone sono in linea di principio tassabili perché presuntivamente produttive di rifiuti; l’esenzione richiede che il contribuente dimostri e denunci la concreta inidoneità dell’area a produrre rifiuti oppure il suo carattere pertinenziale/accessorio in modo non operativo. Nel caso concreto la società non aveva assolto tale onere e la destinazione dell’area a sosta dei veicoli dei clienti non escludeva la tassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro formale della censura per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato per il dedotto vizio di nullità della sentenza/motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
art. 342 c.p.c.
l’appello deve contenere doglianze specifiche; la censura in cassazione richiede la puntuale indicazione delle ragioni di asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’atto di appello nel processo tributario deve essere specifico
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il tributo è dovuto per locali e aree scoperte idonei a produrre rifiuti; l’esenzione riguarda aree che non possono produrli o che sono pertinenziali/accessorie in modo non operativo; il contribuente deve provare i presupposti dell’esclusione
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il contribuente deve denunciare le condizioni che incidono sulla tassazione, comprese quelle di obiettiva inutilizzabilità
art. 14 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
richiamato quale disciplina istitutiva della TARES
art. 10 d.l. 8 aprile 2013, n. 35
modifica la disciplina TARES escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, salvo le aree scoperte operative
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dalla ricorrente nella prospettazione normativa sul regime dei rifiuti
art. 23 Cost.
invocato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’imposizione
art. 174 Trattato CE
richiamato dalla ricorrente in chiave eurounitaria, senza accoglimento
Direttiva 2008/98/CE
richiamata come fonte dei principi del sistema dei rifiuti e del criterio "chi inquina paga"
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errores in procedendo richiede la puntuale indicazione del fatto processuale e dei contenuti degli atti rilevanti; non è sufficiente un generico rinvio agli atti di merito.
- La censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve trascrivere, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto del motivo di gravame e spiegare perché esso fosse specifico; il giudice di legittimità non può sostituirsi al ricorrente nell’individuazione del vizio.
- Non è ammessa la mescolanza di censure eterogenee in un unico motivo di ricorso: violazione di legge, omesso esame di fatti e vizio motivazionale devono essere separati e chiaramente riconoscibili.
- In materia di tributi sui rifiuti, il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte idonei a produrre rifiuti; la mera destinazione funzionale dell’area non basta di per sé a escludere la tassazione.
- Le aree scoperte adibite a parcheggio o comunque frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti e quindi tassabili, salvo prova contraria del contribuente.
- L’esenzione dalla tassazione per aree scoperte richiede prova, a carico del contribuente, sia della stabile destinazione ad un uso che escluda la produzione di rifiuti sia della concreta inidoneità dell’area a produrli; tale esenzione deve inoltre essere denunciata secondo le regole tributarie applicabili.
- L’esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie opera solo se esse non sono aree operative e non generano autonoma capacità produttiva di rifiuti rispetto al locale principale.
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