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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8034/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta aggravata e semplice e aveva rideterminato le pene in sede di concordato in appello. Pietro Carone ha dedotto due motivi: (a) violazione degli artt. 53 e 56-bis legge n. 689/1981 per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; (b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'applicazione dell'art. 133 c.p. (attenuanti generiche) e la prognosi sulla idoneità della pena sostitutiva. Sebastiano Esposito ha dedotto la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e la carenza/contraddittorietà della motivazione nel diniego della sospensione condizionale della pena, lamentando che il diniego si è fondato soltanto sull'omesso risarcimento senza valutare adeguatamente la sua situazione personale e patrimoniale e il tempo trascorso senza nuove condanne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pietro Carone, ritenendo manifestamente infondato il secondo motivo: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato, in chiave prognostica, la inidoneità della pena sostitutiva a svolgere una funzione rieducativa e speciale preventiva, richiamando la gravità dei fatti, i precedenti e il ruolo centrale dell'imputato. È stato altresì precisato che non sussiste incompatibilità fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione di misure sostitutive. Il ricorso di Sebastiano Esposito è stato invece accolto limitatamente al punto del diniego della sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è annullata su quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, perché la Corte di merito aveva motivato il diniego basandosi solo sull'omesso risarcimento senza valutare le condizioni economiche e la concreta capacità di adempiere, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    norma richiamata per la parziale riforma operata dalla Corte d'appello in sede di concordato in appello; conferma la possibilità di rideterminare la pena nell'ambito dell'accordo in appello

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    art. 53; art. 56-bis; art. 61

    art. 53/56-bis sono invocati in relazione alle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; art. 61 stabilisce che nel dispositivo vada indicata la pena detentiva cui la sanzione sostitutiva si riferisce. La corte ha ritenuto che l'accordo sulla determinazione della pena detentiva non escluda la valutazione autonoma della sostituzione, ma che il diniego richiede motivazione prognostica

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    richiamato per il principio secondo cui, se ricorrono condizioni per la sostituzione della pena detentiva, il giudice dà avviso alle parti e procede all'udienza per la valutazione della sostituzione; utilizzato per sostenere che la richiesta poteva essere valutata anche se non parte dell'accordo

  • art. 133 cod. pen.

    richiama i criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti). La Corte ha precisato che la valutazione delle attenuanti generiche è distinta dalla valutazione prognostica necessaria per concedere misure sostitutive: l'una non esclude l'altra

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    norma sul motivo di ricorso per vizio di motivazione; utilizzata per inquadrare il motivo di Carone relativo alla presunta contraddittorietà della motivazione

  • art. 163 e 164 cod. pen.

    art. 163 c.p.; art. 164 c.p.

    disciplinano la sospensione condizionale della pena e i relativi presupposti e termini; la Corte ha richiamato che il diniego non può fondarsi esclusivamente sull'omesso risarcimento senza valutare la capacità economica del condannato e motivare la prognosi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata al ricorrente Carone con fissazione della somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il diniego di una pena sostitutiva per pene detentive brevi richiede motivazione prognostica: il giudice deve spiegare perché gli elementi (gravità del fatto, personalità, precedenti, ruolo) rendono la misura inidonea all'obiettivo rieducativo e di prevenzione
  • La mancata effettuazione di atti di riparazione o risarcimento, se valutata da sola, non può legittimare il diniego della sospensione condizionale della pena: il giudice deve verificare e motivare sulle concrete condizioni economiche del condannato e sulla sua effettiva capacità di adempiere
  • Non esiste incompatibilità automatica tra diniego delle attenuanti generiche e concessione di misure sostitutive: le attenuanti attengono alla determinazione della pena, le misure sostitutive alla funzione di reinserimento, perciò la valutazione è distinta e autonoma
  • Un accordo tra parti sulla determinazione della pena detentiva non impedisce al giudice di valutare, anche successivamente e autonomamente, la concedibilità di benefici penitenziari o misure sostitutive non compresi nell'accordo
  • Quando la motivazione di merito è adeguata e prognosticamente fondata, anche se il ricorrente segnala vizi, il ricorso può risultare inammissibile per manifesta infondatezza se l'eventuale vizio non produce effetti utili per il ricorrente

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