Sentenza del 20/12/2018 n. 4690 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - RIVENDITA TABACCHI - IMPRESA INDIVIDUALE- NECESSITA' - SVOLGIMENTO IN FORMA SOCIETARIA- IMPOSSIBILITA' - FONDAMENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'impossibilità di svolgere la gestione della rivendita di tabacchi in forma societaria, poiché l'obbligo di gestione personale previsto dalla legge è incompatibile con il trasferimento o il conferimento della concessione in una società di persone. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, né identifica espressamente le parti del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la possibilità di gestire una rivendita di tabacchi attraverso una società di persone, anziché mediante un'impresa individuale. La normativa impone all'assegnatario l'obbligo di gestire personalmente la rivendita; tale obbligo evidenzia che la concessione è fondata sull'intuitus personae, cioè sulle qualità e sull'affidabilità personale del concessionario. Di conseguenza, la concessione non può essere conferita a una società di persone e l'attività non può essere oggetto di gestione societaria.
Norme richiamate
Art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Obbligo degli assegnatari di gestire personalmente la rivendita di tabacchi.
La gestione personale dimostra che la concessione è basata sull'intuitus personae; pertanto, non può essere conferita a una società di persone e l'attività non può essere esercitata mediante gestione societaria.
Massime di principio
- Quando una concessione amministrativa richiede la gestione personale del titolare, essa è normalmente collegata alle sue qualità individuali e non può essere automaticamente trasferita o conferita a una società.
- L'obbligo di gestione personale è incompatibile con una struttura nella quale l'attività venga svolta indistintamente dalla società o dai suoi soci, salvo un'espressa autorizzazione normativa.
- Prima di organizzare in forma societaria un'attività soggetta a concessione pubblica, occorre verificare se la legge attribuisca rilevanza all'identità personale del concessionario e vieti il trasferimento o il conferimento della concessione.
- La qualificazione dell'attività come impresa individuale può derivare non dalla natura economica dell'attività, ma da specifici obblighi pubblicistici che impongono al titolare di svolgerla personalmente.
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