Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/130

Direttiva 2009/130/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in via tecnica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE per aggiornare le restrizioni applicabili ad alcune sostanze usate nelle tinture per capelli. Introduce limiti specifici e separati per p-fenilendiammina e toluene-2,5-diammina, sulla base di un approccio precauzionale e dei pareri scientifici disponibili, e rivede anche la disciplina dell'idrochinone cancellandone una concentrazione autorizzata e relative avvertenze. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 luglio 2010.

Adeguamento tecnico dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con nuove restrizioni per alcune tinture per capelli e cancellazione di una limitazione relativa all'idrochinone.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare alle sostanze impiegate nelle tinture per capelli e, per quanto riguarda una cancellazione, ai prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli contenenti idrochinone. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere tramite recepimento nell'ordinamento nazionale; le misure devono essere applicate dal 15 luglio 2010. È testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2009/130/CE: adeguamento tecnico dell'allegato III della direttiva cosmetici

La direttiva interviene sulla disciplina unionale dei prodotti cosmetici modificando la direttiva 76/768/CEE. L'obiettivo è adeguare al progresso tecnico le restrizioni applicabili ad alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli, alla luce delle valutazioni scientifiche e di un approccio precauzionale volto a ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea per i consumatori.

Contesto e ratio dell'intervento

La Commissione richiama i pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e gli studi scientifici relativi ai possibili rischi connessi all'uso di tinture permanenti per capelli. Dalla documentazione emerge la preoccupazione per la potenziale genotossicità/mutagenicità di alcune sostanze e, soprattutto, per l'aumento di allergie cutanee associate a p-fenilendiammina (PPD) e toluene-2,5-diammina (PTD). La direttiva si colloca quindi in una strategia complessiva di valutazione della sicurezza delle sostanze usate nelle tinture per capelli.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda l'allegato III della direttiva 76/768/CEE, parte 1, cioè l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni nei prodotti cosmetici. Il focus è sulle sostanze di tintura dei capelli impiegate in prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, con specifiche prescrizioni per uso generale e professionale. La direttiva incide inoltre sulla disciplina dell'idrochinone nei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, eliminando alcune indicazioni ormai non più consentite.

Modifiche sostanziali alle sostanze per tinture per capelli

La direttiva introduce numeri d'ordine autonomi e regole specifiche per due sostanze:

  • numero d'ordine 8 bis: p-fenilendiammina e suoi sali, nonché i relativi identificativi CAS ed EINECS;
  • numero d'ordine 9 bis: toluene-2,5-diammina e suoi sali, con i relativi identificativi CAS ed EINECS.

Per entrambe le sostanze il campo di applicazione è quello delle tinture per capelli in prodotti di ossidazione, sia per uso generale sia per uso professionale. La direttiva fissa un obbligo di risultato preciso: se mescolate in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare:

  • 2 % per la p-fenilendiammina, calcolata in base libera;
  • 4 % per la toluene-2,5-diammina, calcolata in base libera.

Avvertenze ed etichettatura

Per la p-fenilendiammina il legislatore unionale impone avvertenze obbligatorie in etichetta: la sostanza può causare una reazione allergica, contiene fenilendiammine, non deve essere usata per tingere ciglia e sopracciglia; per l'uso professionale si aggiunge l'obbligo di indicare che il prodotto è solo per uso professionale e che devono essere indossati guanti protettivi.

Per la toluene-2,5-diammina l'etichettatura deve contenere le avvertenze previste dal numero d'ordine 9, colonna f, quindi secondo il rinvio alla disciplina già esistente per le sostanze analoghe.

Coordinamento delle rubriche generiche

La direttiva aggiorna anche la formulazione delle rubriche generiche ai numeri d'ordine 8 e 9 dell'allegato III, parte 1, per escludere espressamente le nuove voci autonome 8 bis e 9 bis e coordinare il sistema delle esclusioni con i rinvii alle sostanze già presenti in altri allegati o numeri d'ordine. Si tratta di un intervento di tecnica normativa volto a evitare sovrapposizioni o incertezze interpretative.

Cancellazione della disciplina residua sull'idrochinone

In coerenza con la direttiva 2008/88/CE, che aveva vietato l'uso dell'idrochinone nei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, la direttiva 2009/130/CE cancella nel numero d'ordine 14 la concentrazione massima autorizzata dello 0,3 % nel prodotto cosmetico finito e il paragrafo a) della colonna f relativo alle condizioni d'uso e alle avvertenze da riportare in etichetta. L'intervento ha quindi funzione di pulizia normativa e di allineamento del testo vigente.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 15 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni dell'allegato devono essere applicate a partire dal 15 luglio 2010.

Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per i professionisti del settore cosmetico, la conseguenza pratica principale è l'adeguamento delle formule, delle concentrazioni massime e dell'etichettatura dei prodotti interessati entro la data di applicazione stabilita.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo l'allegato della direttiva 2009/130/CE, che interviene sulle restrizioni relative a sostanze per prodotti cosmetici, in particolare tinture per capelli.

Nuova disciplina per p-fenilendiammina (PPD)

Nell'allegato III, parte 1, dopo il numero d'ordine 8 è inserito il numero d'ordine 8 bis per p-fenilendiammina e suoi sali. La sostanza è autorizzata come sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, per uso generale e professionale. Se mescolata in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 2 % calcolato in base libera. Sono previste avvertenze obbligatorie in etichetta, tra cui il rischio di reazione allergica, il divieto di uso per tingere ciglia e sopracciglia e, per l'uso professionale, l'obbligo di usare guanti protettivi.

Nuova disciplina per toluene-2,5-diammina (PTD)

Nell'allegato III, parte 1, dopo il numero d'ordine 9 è inserito il numero d'ordine 9 bis per toluene-2,5-diammina e suoi sali. La sostanza è autorizzata come sostanza di tintura dei capelli usata in prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, per uso generale e professionale. Se mescolata in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 4 % calcolato in base libera. Le avvertenze da indicare in etichetta sono quelle previste al numero d'ordine 9, colonna f.

Aggiornamento delle rubriche generiche sulle ammine aromatiche

Sono modificati i testi delle rubriche generiche relative ai numeri d'ordine 8 e 9, al fine di escludere i nuovi numeri d'ordine 8 bis e 9 bis e coordinare la disciplina delle sostanze già elencate nell'allegato III e nell'allegato II.

Cancellazione di limitazioni per l'idrochinone

Al numero d'ordine 14 vengono cancellati la concentrazione massima autorizzata dello 0,3 % nel prodotto cosmetico finito, di cui alla colonna d, e il paragrafo a) della colonna f relativo alle condizioni d'uso e avvertenze da riportare in etichetta, in coerenza con il divieto già introdotto dalla direttiva 2008/88/CE per i prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli.

Recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 aprile 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicare le disposizioni dell'allegato dal 15 luglio 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisostanze chimichetutela della salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.