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Direttiva 2009/129

Direttiva 2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per chiarire, in funzione di certezza giuridica, che l’avvertenza sui dentifrici si riferisce a tutti i composti contenenti fluoro elencati nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE e non solo a taluni fluoruri. Aggiorna quindi l’allegato III imponendo una specifica dicitura per i dentifrici con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15% (calcolata come F). Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010, senza vietare nel frattempo la commercializzazione dei prodotti già conformi.

Adegua al progresso tecnico l’allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, chiarendo e uniformando l’obbligo di etichettatura dei dentifrici contenenti composti del fluoro.

Ambito di applicazione

Si applica ai dentifrici contenenti composti del fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, in particolare ai numeri d’ordine da 26 a 43, 47 e 56, quando la concentrazione di fluoro è compresa tra 0,1% e 0,15% calcolata come F. Riguarda gli Stati membri quanto al recepimento e alla commercializzazione dei prodotti etichettati conformemente alla direttiva; non introduce esclusioni settoriali ulteriori oltre a quelle già previste dal testo modificato.

Adeguamento tecnico dell’etichettatura dei dentifrici contenenti fluoro

La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per chiarire e uniformare l’obbligo di avvertenza in etichetta per i dentifrici contenenti composti del fluoro. Il provvedimento nasce dall’esigenza di certezza giuridica, alla luce dei pareri scientifici richiamati nei considerando e della precedente modifica del 2007, che aveva creato un disallineamento tra il riferimento al contenuto di fluoruro e quello, rilevante ai fini dell’allegato III, al fluoro elementare.

Finalità e base scientifica

La Commissione richiama i pareri del comitato scientifico dei prodotti di consumo e del CSSC, dai quali risulta che la concentrazione massima dello 0,15% calcolata come F non pone problemi di sicurezza per i bambini sotto i sei anni, pur trattandosi di dati ricavati principalmente da studi sul fluoruro di sodio. In base a tali elementi, la direttiva precisa che l’avvertenza deve valere per tutti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III, e non soltanto per alcuni fluoruri.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda i dentifrici contenenti composti con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15%, calcolata come F, rientranti nei numeri d’ordine da 26 a 43 e 47 e 56 della parte prima dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. L’obbligo opera salvo che il prodotto rechi già un’indicazione che lo renda controindicato per i bambini, come ad esempio una dicitura che lo riservi agli adulti.

Contenuto dell’avvertenza obbligatoria

Per i prodotti interessati deve essere riportata l’indicazione: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico". La direttiva chiarisce espressamente che il parametro di riferimento è il contenuto di fluoro e non quello di fluoruro.

Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Regime transitorio e commercializzazione

Per agevolare la transizione, la direttiva vieta agli Stati membri di proibire la commercializzazione dei dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento prima del 15 ottobre 2010. Ne deriva un margine transitorio per gli operatori economici che adeguino l’etichettatura in anticipo rispetto alla data di applicazione.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo l’allegato della direttiva, con intervento mirato alla parte prima dell’allegato III e ai numeri d’ordine da 26 a 43, 47 e 56.

Nuova formulazione dell’avvertenza per i dentifrici al fluoro

Per i dentifrici contenenti composti con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15%, calcolato come F, se non già etichettati come controindicati per i bambini, è obbligatoria l’indicazione: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".

Recepimento nazionale e applicazione differita

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Tutela della transizione e non divieto di commercializzazione

Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento della direttiva prima del 15 ottobre 2010.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticietichettaturasicurezza dei consumatoridiritto alimentare e farmaceutico

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