Direttiva 2009/129
Direttiva 2009/129/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per chiarire, in funzione di certezza giuridica, che l’avvertenza sui dentifrici si riferisce a tutti i composti contenenti fluoro elencati nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE e non solo a taluni fluoruri. Aggiorna quindi l’allegato III imponendo una specifica dicitura per i dentifrici con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15% (calcolata come F). Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010, senza vietare nel frattempo la commercializzazione dei prodotti già conformi.
Adegua al progresso tecnico l’allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, chiarendo e uniformando l’obbligo di etichettatura dei dentifrici contenenti composti del fluoro.
Ambito di applicazione
Si applica ai dentifrici contenenti composti del fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, in particolare ai numeri d’ordine da 26 a 43, 47 e 56, quando la concentrazione di fluoro è compresa tra 0,1% e 0,15% calcolata come F. Riguarda gli Stati membri quanto al recepimento e alla commercializzazione dei prodotti etichettati conformemente alla direttiva; non introduce esclusioni settoriali ulteriori oltre a quelle già previste dal testo modificato.
Adeguamento tecnico dell’etichettatura dei dentifrici contenenti fluoro
La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per chiarire e uniformare l’obbligo di avvertenza in etichetta per i dentifrici contenenti composti del fluoro. Il provvedimento nasce dall’esigenza di certezza giuridica, alla luce dei pareri scientifici richiamati nei considerando e della precedente modifica del 2007, che aveva creato un disallineamento tra il riferimento al contenuto di fluoruro e quello, rilevante ai fini dell’allegato III, al fluoro elementare.
Finalità e base scientifica
La Commissione richiama i pareri del comitato scientifico dei prodotti di consumo e del CSSC, dai quali risulta che la concentrazione massima dello 0,15% calcolata come F non pone problemi di sicurezza per i bambini sotto i sei anni, pur trattandosi di dati ricavati principalmente da studi sul fluoruro di sodio. In base a tali elementi, la direttiva precisa che l’avvertenza deve valere per tutti i composti contenenti fluoro elencati nella parte prima dell’allegato III, e non soltanto per alcuni fluoruri.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda i dentifrici contenenti composti con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15%, calcolata come F, rientranti nei numeri d’ordine da 26 a 43 e 47 e 56 della parte prima dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. L’obbligo opera salvo che il prodotto rechi già un’indicazione che lo renda controindicato per i bambini, come ad esempio una dicitura che lo riservi agli adulti.
Contenuto dell’avvertenza obbligatoria
Per i prodotti interessati deve essere riportata l’indicazione: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico". La direttiva chiarisce espressamente che il parametro di riferimento è il contenuto di fluoro e non quello di fluoruro.
Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Regime transitorio e commercializzazione
Per agevolare la transizione, la direttiva vieta agli Stati membri di proibire la commercializzazione dei dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento prima del 15 ottobre 2010. Ne deriva un margine transitorio per gli operatori economici che adeguino l’etichettatura in anticipo rispetto alla data di applicazione.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo l’allegato della direttiva, con intervento mirato alla parte prima dell’allegato III e ai numeri d’ordine da 26 a 43, 47 e 56.
Nuova formulazione dell’avvertenza per i dentifrici al fluoro
Per i dentifrici contenenti composti con concentrazione di fluoro tra 0,1% e 0,15%, calcolato come F, se non già etichettati come controindicati per i bambini, è obbligatoria l’indicazione: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".
Recepimento nazionale e applicazione differita
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 15 aprile 2010 e applicarle dal 15 ottobre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Tutela della transizione e non divieto di commercializzazione
Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni di recepimento della direttiva prima del 15 ottobre 2010.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 12 ott 2009Direttiva 2009/130
- direttiva · 16 ott 2009Direttiva 2009/131
- direttiva · 19 ott 2009Direttiva 2009/133
- direttiva · 19 ott 2009Direttiva 2009/132
- direttiva · 21 ott 2009Direttiva 2009/128
- direttiva · 21 ott 2009Direttiva 2009/127
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →