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Direttiva 2009/131

Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009 , che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE, sostituendo integralmente la parte 1 relativa all'elenco dei parametri dei veicoli ferroviari. L'obiettivo è eliminare elementi non pertinenti e includere tutti i parametri rilevanti per la verifica dei veicoli ai fini dell'autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 19 luglio 2010.

Modifica dell'allegato VII della direttiva 2008/57/CE per aggiornare l'elenco dei parametri dei veicoli ferroviari da verificare ai fini dell'interoperabilità e dell'autorizzazione di messa in servizio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto tenuti a recepire la modifica della direttiva 2008/57/CE, e incide sul quadro di valutazione tecnica dei veicoli ferroviari nell'ambito dell'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Riguarda i parametri dei veicoli nuovi, rinnovati o ristrutturati da sottoporre a controllo nell'autorizzazione di messa in servizio e nella classificazione delle norme nazionali, con effetti sui sottosistemi del materiale rotabile e sugli altri sottosistemi che fanno parte del veicolo. È adottata anche ai fini SEE.

Modifica dell'allegato VII della direttiva 2008/57/CE

La direttiva 2009/131/CE della Commissione interviene nel quadro dell'interoperabilità ferroviaria dell'Unione, aggiornando l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE. L'intervento deriva dalla revisione richiesta all'Agenzia ferroviaria europea e mira a correggere e completare l'elenco dei parametri da considerare nella valutazione dei veicoli ferroviari.

Obiettivi e contesto

Dai considerando emerge che l'allegato VII, parte 1, conteneva elementi non qualificabili come parametri di veicolo e, per contro, non ricomprendeva tutti i parametri da controllare ai fini dell'autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali. La Commissione ha quindi ritenuto necessario sostituire l'elenco, includendo anche i parametri relativi ad altri sottosistemi che fanno parte del veicolo.

Base giuridica e natura dell'atto

La direttiva è adottata sulla base dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE e tiene conto della raccomandazione dell'Agenzia n. ERA/REC/XA/01-2009 del 17 aprile 2009. Trattandosi di una direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Ambito di applicazione

L'atto si rivolge agli Stati membri e opera modificando il contenuto normativo dell'allegato VII della direttiva 2008/57/CE. Il suo effetto pratico riguarda la documentazione e i controlli tecnici relativi a veicoli nuovi, rinnovati o ristrutturati, nonché l'elenco dei parametri da considerare nell'ambito della procedura di autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali.

Contenuto della modifica all'allegato VII

L'articolo 1 dispone la sostituzione della parte 1 dell'allegato VII con un nuovo elenco dei parametri. Il nuovo elenco comprende:

  • documentazione generale;
  • struttura e parti meccaniche;
  • interazione ruota-rotaia e scartamento;
  • impianto di frenatura;
  • elementi relativi ai passeggeri;
  • condizioni ambientali ed effetti aerodinamici;
  • dispositivo di avviso esterno, segnaletica, requisiti per le funzioni e l'integrità del software;
  • alimentazione elettrica a bordo e sistemi di controllo;
  • strutture per il personale, interfacce e ambiente;
  • protezione antincendio ed evacuazione;
  • manutenzione;
  • controllo, comando e segnalamento a bordo;
  • requisiti operativi specifici;
  • elementi relativi alle merci.

Le descrizioni contenute nel nuovo allegato precisano che, ad esempio, la documentazione generale comprende la descrizione del veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e il suo uso previsto, oltre alle informazioni di progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione. Analogamente, vengono richiamati, per ciascuna voce, i profili tecnici rilevanti, quali sicurezza passiva, compatibilità elettromagnetica, interfaccia macchina/macchinista, protezione antincendio, apparecchiature di bordo per comando e controllo, requisiti per merci pericolose e condizioni operative in caso di degrado o recupero del veicolo.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 19 luglio 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto un obbligo di informazione immediata alla Commissione. Inoltre, le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica gli Stati membri quali destinatari dell'atto.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori ferroviari, i fabbricanti e i soggetti coinvolti nelle procedure autorizzative, la modifica rileva perché chiarisce quali parametri tecnici debbano essere ricompresi nel controllo dei veicoli. Il nuovo allegato rafforza l'impostazione sistematica della verifica tecnica, estendendola oltre il solo materiale rotabile in senso stretto e rendendo più coerente il quadro dei requisiti da considerare ai fini dell'interoperabilità.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato VII della direttiva 2008/57/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato VII, parte 1, della direttiva 2008/57/CE con il nuovo elenco dei parametri riportato in allegato alla direttiva. La revisione mira a mantenere nell'elenco solo parametri effettivamente riferiti ai veicoli e a includere anche quelli relativi ad altri sottosistemi che fanno parte del veicolo.

Termine di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 19 luglio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.

Modalità di riferimento in sede di recepimento

Sempre l'articolo 2 prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni di recepimento, tali disposizioni contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Contenuto del nuovo elenco dei parametri

L'allegato sostituisce l'elenco dei parametri e li organizza in 14 voci: documentazione generale; struttura e parti meccaniche; interazione ruota-rotaia e scartamento; impianto di frenatura; elementi relativi ai passeggeri; condizioni ambientali ed effetti aerodinamici; dispositivo di avviso esterno, segnaletica, requisiti per le funzioni e l'integrità del software; alimentazione elettrica a bordo e sistemi di controllo; strutture per il personale, interfacce e ambiente; protezione antincendio ed evacuazione; manutenzione; controllo, comando e segnalamento a bordo; requisiti operativi specifici; elementi relativi alle merci. Le spiegazioni ed esempi in corsivo hanno valore meramente indicativo e non definiscono i parametri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilitàsicurezza ferroviarianormazione tecnica

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