Sentenza n. 262/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di convocazione del ricorrente ai fini degli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 T.U.I.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di convocazione per gli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. lamentando che, pur avendo ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato, non era stato convocato dalla Prefettura, a seguito della richiesta del datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha quindi presentato una propria istanza volta a ottenere la convocazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22 T.U.I., senza ricevere risposta. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. La Prefettura ha eccepito l’improcedibilità, rilevando che il ricorrente non si era presentato entro il termine di legge presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; di conseguenza, era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta, poi concluso con la revoca espressa adottata durante il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo fondata l’eccezione dell’Amministrazione. La revoca espressa del nulla osta ha definito la posizione amministrativa rilevante e ha fatto venire meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio relativo alla convocazione per il rilascio del titolo di soggiorno: la revoca del nulla osta per l’ingresso in Italia escludeva, secondo il giudice, l’utilità di una successiva conclusione del procedimento richiesto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 22 T.U.I.
È richiamato quale fondamento della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione durante il processo di un provvedimento espresso idoneo a definire la posizione dell’Amministrazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso.
- La revoca del nulla osta per l’ingresso in Italia può far venir meno l’interesse alla convocazione finalizzata agli adempimenti per il rilascio di un titolo di soggiorno, quando la revoca esclude a monte la permanenza del presupposto amministrativo per tale titolo.
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