Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14412/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di fatto e, in estensione, dei soci illimitatamente responsabili. Due soggetti hanno proposto opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, poi respinta dal Tribunale. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili i gravami ritenendo, tra l'altro, necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un socio deceduto e rilevando la tardività di uno degli appelli. I ricorrenti per cassazione hanno censurato soprattutto: 1) la ritenuta sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci presunti della società di fatto ai fini dell'impugnazione; 2) la conseguente declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio; 3) la disciplina dei termini di impugnazione applicata dalla Corte d'appello, sostenendo che dovessero valere i termini del regime previgente o comunque che l'appello fosse tempestivo; 4) per uno dei ricorsi, ulteriori censure processuali e probatorie. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su profili di impugnazione tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'erede e il secondo motivo del ricorso dell'altro socio, affermando che nel giudizio di opposizione o impugnazione relativo al fallimento di una società di fatto non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soci ai fini dell'impugnazione, poiché l'accertamento della società è meramente strumentale alla decisione sul fallimento. Ha invece respinto la censura sulla disciplina temporale delle impugnazioni, ritenendo applicabile il regime introdotto dalla riforma fallimentare anche al giudizio in corso; ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse o di autosufficienza altri motivi dei ricorsi principali e ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del fallimento. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorresse un litisconsorzio necessario sostanziale tra tutti i soci della società di fatto ai fini dell'impugnazione del fallimento.

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte d'appello lo aveva applicato per dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni per mancata integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha escluso che, nella fattispecie, fosse configurabile un litisconsorzio necessario tale da imporre tale integrazione.

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato in relazione all'impugnazione incidentale tardiva; la Corte ha ritenuto infondata la censura del fallimento sulla sua ammissibilità.

  • art. 343 c.p.c.

    citato dalla Corte d'appello e richiamato dalla Cassazione nel contesto dell'impugnazione incidentale tardiva e dei relativi termini.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione; la Corte d'appello lo aveva applicato sulla base della comunicazione/notifica di cancelleria.

  • art. 327 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 358 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere il divieto di riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile; la Cassazione non lo ha posto a base della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che ha costituito il parametro formale di diversi motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato da una ricorrente per contestare la valutazione del materiale documentale sulla comunicazione della sentenza; motivo dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 18 l. fall.

    norma centrale per i termini e le forme dell'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ha applicato il regime risultante dalla riforma anche al giudizio in corso.

  • art. 19 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime previgente delle impugnazioni fallimentari.

  • art. 22 d.lgs. n. 169/2007

    interpretato nel senso che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi in corso secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 17 l. fall.

    richiamato in relazione alla comunicazione/notifica via PEC della sentenza fallimentare da parte della cancelleria.

  • art. 7 L. n. 890/1982

    richiamato per la notifica postale del controricorso al difensore presso lo studio professionale indicato nel ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per affermare che, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, la nullità della notificazione non può essere dichiarata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione o impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di fatto, l'accertamento dell'esistenza del rapporto sociale è strumentale alla decisione sul fallimento e non impone, di regola, il litisconsorzio necessario tra tutti i presunti soci ai fini dell'impugnazione.
  • L'erronea applicazione dell'art. 331 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio in una controversia fallimentare può determinare cassazione della sentenza d'appello se il giudice abbia preteso un litisconsorzio non dovuto.
  • In materia fallimentare, il regime processuale sopravvenuto sui termini di impugnazione si applica ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum, anche se la sentenza dichiarativa di fallimento è anteriore alla riforma.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile nei limiti previsti dal codice di rito e conserva efficacia anche se l'interesse ad impugnare era preesistente, purché sia rispettato il relativo termine processuale e resti efficace l'impugnazione principale.
  • Nel ricorso per cassazione, il controllo diretto sugli atti è consentito solo se il motivo è autosufficiente e individua con precisione il vizio denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La nullità della notificazione non è dichiarabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e la parte ne abbia avuto conoscenza effettiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.