Sentenza del 20/03/2020 n. 10389 - Corte di Cassazione
Reati tributari - IVA - omessa dichiarazione -- Deducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Sequestro preventivo per imposta evasa (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per vari anni) per un importo complessivo di Euro 399.278,03; il ricorrente contestava il sequestro sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di un credito IVA 2015 non considerato, l'effetto del meccanismo di reverse charge su alcune operazioni e l'esistenza di costi (personale, affitti, utenze, ammortamenti) non contabilizzati che avrebbero ridotto la base imponibile e la soglia di punibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, annullando l'ordinanza del Tribunale di Lucca e rinviando per nuovo esame. Ha richiamato il principio secondo cui, nei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa deve essere effettuata solo sui costi effettivamente documentati (es. risultanti dai registri IVA e dalle fatture); i costi non documentati non possono essere computati per ridurre la misura dell'evasione IVA. Ha altresì osservato che il credito IVA pregresso va fatto valere mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30 DPR 633/1972 e che il meccanismo di reverse charge neutralizza la detrazione dell'acquirente, con conseguenze sul calcolo dell'imposta dovuta. Per tali ragioni il Tribunale dovrà riesaminare la questione con attenzione ai principi richiamati
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma riferita al reato contestato (omessa dichiarazione); la sentenza si riferisce al reato tipizzato da tale decreto e alla necessità di valutare la base imponibile per determinare l'entità del profitto/evasione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Individua la procedura per il rimborso dell'IVA; la Corte afferma che il contribuente che ritiene di avere un credito IVA deve richiederne il riconoscimento mediante la prevista istanza di rimborso e non può vedere automaticamente computato tale credito ai fini della misura cautelare in presenza di omissione dichiarativa successiva
Giurisprudenza richiamata
Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018 (Tirozzi); Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 (Agresti)
Principio consolidato secondo cui, nei reati relativi all'IVA, la base imponibile e l'imposta evasa vanno determinate esclusivamente sui costi documentati; al contrario, nei reati relativi alle imposte dirette può essere possibile tenere conto di costi non documentati sulla base di altri elementi probatori
Massime di principio
- Per i reati in materia di IVA la quantificazione della base imponibile e dell'imposta evasa deve fondarsi su costi effettivamente documentati (registri IVA, fatture passive); i costi non documentati non possono essere computati per ridurre l'evasione accertata
- Un credito IVA risultante in dichiarazioni pregresse non può essere automaticamente compensato o fatto valere in sede cautelare se il contribuente ha omesso successivamente la dichiarazione: il corretto rimedio è l'istanza di rimborso ex art. 30 DPR 633/1972
- Le operazioni soggette a reverse charge neutralizzano la detrazione dell'acquirente (l'Iva è rilevata sia in dare che in avere), per cui non è possibile imputare una detrazione 'effettiva' che riduca la base imponibile quando il meccanismo è applicabile
- Nelle indagini su reati tributari è necessario distinguere tra imposte indirette (IVA), caratterizzate da un sistema documentale chiuso che richiede tracciabilità delle fatture, e imposte dirette, nelle quali è più ammissibile considerare elementi probatori anche per costi non documentati
- Se il provvedimento cautelare non motiva o non tiene conto di elementi rilevanti (es. costi documentati non considerati o mancanza di verifica sui crediti IVA), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre fatture passive e registri IVA, presentare tempestivamente istanza di rimborso per crediti IVA, documentare eventuali costi non iscritti con ulteriori prove quando si contesta imposte dirette
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