Sentenza del 18/03/2020 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Accertamento TOSAP per occupazione mediante cavalcavia autostradali. Legittimità. Art. 38 D.lgs. 507/1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento TOSAP per gli anni 2013-2018 relativi all'occupazione mediante cavalcavia autostradali lungo l'A14. La ricorrente deduceva: inapplicabilità della TOSAP perché il titolo concessorio è rilasciato dallo Stato (non dal Comune) e la società agirebbe come mera esecutrice della volontà statale; mancanza di autonoma volontà di occupazione; natura demaniale delle aree; duplicazione del canone versato allo Stato; richiesta di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, lett. a) del D.lgs. n. 507/1993.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 38 D.lgs. n. 507/1993 che assoggetta alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, comprese quelle soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e gli impianti di servizi gestiti in regime di concessione. È stata dichiarata irrilevante la natura del titolo (concessione statale o occupazione di fatto) e inapplicabile l'esenzione dell'art. 49, lett. a), poiché il concessionario autostradale agisce con ampia autonomia e sfrutta economicamente l'opera, configurandosi come soggetto distinto dallo Stato. La Commissione ha condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.lgs. 15.11.1993 n. 507, art. 38
"1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi nelle piazze e, comunque, sui beni apparenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa di occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa."
L'art. 38 colpisce l'occupazione materiale di aree e spazi pubblici indipendentemente dal titolo giuridico; include espressamente occupazioni soprastanti e sottostanti e gli impianti di servizi in concessione. Pertanto la TOSAP si applica anche alle occupazioni realizzate da concessionari autostradali.
D.lgs. 15.11.1993 n. 507, art. 49
Prevede esenzioni limitate (tra cui, in particolare, per lo Stato e soggetti pubblici tassativamente indicati). La Commissione ha ritenuto che l'esenzione non si estenda ai concessionari privati o societari che gestiscono e sfruttano economicamente l'opera concessa.
D.Lgs. 12.04.2006 n.163, art. 143
Norma richiamata per qualificare la figura del concessionario: esecutore della progettazione e realizzazione dell'opera con diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico. Tale qualificazione supporta l'esclusione dell'esenzione TOSAP per il concessionario.
D.L.vo 31/12/1992 n.546
Normativa processuale applicata per il procedimento davanti alla Commissione tributaria (competenza e disciplina del rito).
Giurisprudenza Corte di Cassazione (esempi: ord. n. 21102/2019; ord. n. 18385/2019; sent. n. 11689/2017 e altre)
Numerose pronunce della Cassazione sostengono che: a) la TOSAP colpisce l'occupazione anche senza titolo; b) l'esenzione dell'art.49 non è applicabile quando sussiste una 'alterità soggettiva' (concessionario distinto dallo Stato/ente pubblico); c) la natura demaniale del bene o l'interesse pubblico dell'opera non escludono l'obbligo tributario a carico del concessionario.
Massime di principio
- La TOSAP si applica all'occupazione materiale di aree e spazi pubblici indipendentemente dal titolo giuridico: conta il fatto materiale dell'occupazione (anche sopra o sotto il suolo), non la provenienza dell'autorizzazione.
- I concessionari che realizzano, gestiscono e sfruttano economicamente infrastrutture pubbliche sono generalmente assoggettati alla TOSAP: l'esenzione dell'art.49 spetta solo allo Stato e agli enti pubblici espressamente indicati, non al concessionario privato o societario.
- La sola demanialità del bene o l'interesse pubblico perseguito non garantiscono l'esenzione: occorre verificare chi materialmente esercita e sfrutta l'occupazione e se sussiste una soggettività pubblica rilevante e tassativamente prevista dalla norma.
- L'argomento della duplicazione del canone versato allo Stato non è di per sé convincente: il canone per la concessione e la TOSAP rispondono a finalità e presupposti diversi; la compensazione richiede specifiche previsioni normative o amministrative.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la natura soggettiva dell'occupante (Stato/ente pubblico espressamente previsto dall'art.49 vs concessionario/autonomo gestore) e l'effettiva mancanza di autonomia gestionale se si vuole ottenere l'esenzione; altrimenti la giurisprudenza è consolidata nel ritenere dovuta la tassa.
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