Sentenza del 19/03/2020 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - DOCFA - Classamento - Rettifica attribuzione categoria catastale - Assenza di opere edilizie - Cambio di destinazione urbanistica - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rettifica della categoria catastale da autorimessa a magazzino sostenendo che non erano state eseguite opere edilizie e quindi non poteva ritenersi sussistente una variazione della destinazione d'uso rilevante ai fini catastali. L'ufficio motivava la rettifica sul presupposto che il classamento deve riflettere la destinazione funzionale e le potenzialità di utilizzo dell'unità, indipendentemente dall'esecuzione di opere edilizie, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.
La decisione
Il giudice ha ritenuto corretta la metodologia di classamento adottata dall'amministrazione. Ha stabilito che il classamento consiste nell'attribuzione della categoria e della classe tenendo conto della destinazione ordinaria e di tutte le circostanze intrinseche ed estrinseche che influenzano la redditività dell'immobile. L'idoneità a produrre ricchezza deve essere valutata principalmente con riferimento alla destinazione funzionale e alle potenzialità di utilizzo, compatibilmente con la disciplina urbanistica. Pertanto sono considerate variazioni di destinazione quelle che comportano il passaggio dell'intera unità da una categoria ad un'altra anche in assenza di opere edilizie. Sono invece escluse ai fini della nuova attribuzione le destinazioni anormali, occasionali o di prevedibile breve durata. In concreto la variazione da autorimessa a magazzino è stata ritenuta rilevante ai fini catastali anche senza opere edilizie, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Testo unico dell'ordinamento del Catasto edilizio urbano (DPR 138/1998 e norme correlate)
La normativa sul catasto richiede che il classamento attribuisca categoria e classe tenendo conto della destinazione funzionale e delle circostanze che determinano la redditività; la valutazione può considerare la potenzialità d'uso anche in assenza di opere edilizie, compatibilmente con la disciplina urbanistica.
Disciplina urbanistica e normativa di semplice principio (richiamo generale)
Il mutamento di destinazione rilevante ai fini catastali non può essere contrastante con le norme urbanistiche: la compatibilità urbanistica rappresenta un limite alla valutazione della nuova destinazione e della sua rilevanza ai fini del classamento.
DOCFA (procedura dichiarativa per il catasto fabbricati)
Gli atti e le dichiarazioni catastali (es. DOCFA) e gli elementi di fatto relativi all'uso e alla potenzialità d'uso dell'immobile possono essere considerati dall'ufficio per il classamento; l'assenza di opere non esclude la valutazione della destinazione funzionale dichiarata o desumibile.
Massime di principio
- Il classamento catastale si basa sulla destinazione funzionale e sulle potenzialità di utilizzo dell'unità immobiliare, non solo sulla presenza di opere edilizie.
- Una variazione che comporti il passaggio dell'intera unità da una categoria catastale all'altra è rilevante anche se non è stata eseguita alcuna opera, purché la nuova destinazione non sia in contrasto con la disciplina urbanistica.
- Non sono rilevanti ai fini del classamento le destinazioni anormali, occasionali o di prevedibile breve durata; bisogna dimostrare che la nuova destinazione sia stabile e ordinaria.
- Chi contesta una rettifica catastale per assenza di opere deve provare che la destinazione dichiarata è temporanea, occasionale o comunque incompatibile con la qualificazione come diversa categoria catastale, o che esiste un divieto urbanistico alla nuova destinazione.
- Gli uffici possono avvalersi di dichiarazioni, documentazione e fatti concreti che evidenzino la potenzialità d'uso dell'immobile (es. utilizzo effettivo, destinazione dichiarata, accertamenti), valutandoli nel quadro della normativa urbanistica.
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