Cassazione Penale, Sentenza n. 49512/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso con un unico motivo: violazione di legge nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze). La difesa censura che la Corte d'appello avrebbe comparato l'attenuante riconosciuta (danno di speciale tenuità, art. 62 n.4 c.p.) solo con la recidiva, omettendo di tener conto dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p.; ne sarebbe conseguita la conferma della forbice edittale dell'art. 625 c.p. invece della diversa cornice dell'art. 624 c.p., con effetto sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse a impugnare. Ha ritenuto inammissibile la doglianza, poiché l'errore del Tribunale (che aveva applicato una forbice edittale più favorevole al condannato corrispondente all'art. 624 c.p. pur avendo ritenuto l'aggravante) non produceva un vantaggio che il ricorrente potesse legittimamente contestare per ottenere risultato più favorevole; inoltre la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante di speciale tenuità e l'ha posta in equivalenza con la recidiva, confermando la pena base già individuata in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto aggravato)
Individua la cornice edittale per il furto aggravato; la Corte osserva che tale forbice sarebbe applicabile se l'aggravante fosse stata computata nel calcolo della pena, ma nel primo grado non era stata applicata nella determinazione della pena base
art. 624 cod. pen. (furto)
Cornice edittale per il furto semplice; il Tribunale aveva erroneamente adottato tale forbice (più favorevole) nella determinazione della pena nonostante avesse ritenuto l'aggravante
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante per danno di speciale tenuità)
L'attenuante è stata riconosciuta dalla Corte d'appello per l'esiguo valore dei beni sottratti e valutata, in sede di comparazione, equivalente alla recidiva, con conseguente elisione dell'incidenza della recidiva quoad poenam
art. 69 cod. pen. (giudizio di comparazione delle circostanze)
La Corte ricorda che il giudizio di comparazione è unitario e deve contemplare simultaneamente tutte le aggravanti e attenuanti ritenute dal giudice; tuttavia, anche ammessa una violazione formale di tale principio da parte della Corte territoriale, il ricorrente mancava di interesse all'annullamento
art. 99 comma 4 cod. pen. (recidiva qualificata)
La recidiva era stata rilevata in primo grado (qualificata), ma la sua incidenza è stata neutralizzata dalla Corte d'appello tramite equiparazione con l'attenuante riconosciuta
art. 568 comma 4 cod. proc. pen. (interesse ad impugnare)
La Cassazione applica il principio secondo cui l'impugnazione è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale, ossia idonea a creare una situazione più favorevole per l'impugnante eliminando un pregiudizio
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e somme alla Cassa delle ammende)
In caso di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, a una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto euro 3.000
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in punto di motivazione per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. è unitario: il bilanciamento deve considerare simultaneamente tutte le aggravanti e tutte le attenuanti ritenute dal giudice, non può limitarsi a confronti separati tra singole circostanze
- L'impugnazione è inammissibile se manca l'interesse concreto a impugnare (art. 568 c.p.p.): chi impugna deve mostrare che l'annullamento o la modifica produce una situazione più favorevole per lui; un errore che abbia favorito il ricorrente in primo grado può rendere privo di interesse il gravame
- Il riconoscimento di un'attenuante "equivalente" alla recidiva può neutralizzare l'effetto della recidiva quoad poenam; ciò incide sul risultato del confronto e sulla misura finale della pena
- Se il giudice di primo grado ha determinato la pena entro una forbice più favorevole per l'imputato pur avendo omesso formalmente di computare un'aggravante, l'imputato non può validamente lamentare in Cassazione che il bilanciamento operato in appello sia stato diverso se questo non gli arreca pregiudizio
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); va valutata preventiva difesa sull'interesse all'impugnazione per evitare tali esiti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49482/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49483/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49484/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49485/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49487/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49489/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →